Richiesta di parere in materia di effettuazione di turni ai sensi dell'art. 078 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." sottoscritto in data 13 dicembre 2010. Ipotizzata applicabilità dell'art. 1, comma 2, lett. d del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 1995."

Data:

17 febbraio 2012

Riferimenti:

Protocollo n. 259

QUESITO

 

Il personale della polizia locale in base ad un accordo decentrato siglato con le OO.SS. in data 11.05.2006 è adibito ad orario articolato in più turni, che prevede un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore, di seguito riportati:

7.10/13.00  -  13.00/18.50  e  6.00/11.50  -  13.00/18.50;

Il servizio si articola su sei giorni lavorativi con un solo giorno di riposo fisso infrasettimanale.

Con la presente si chiede se sia applicabile anche alle categorie del Comparto Unico della Valle d'Aosta il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1995 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 29 in data 05.02.1996 ed il successivo Testo di accordo riguardante le 'Tipologie degli orari di lavoro' ai sensi dell'art. 19 comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri';

Nello specifico l'art. 1 'Turnazioni' al comma 2 lettera d) dispone che: il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno ... (omissis).

 

PARERE

 

In relazione alla richiesta di parere formulata da codesta spett. Amministrazione comunale con nota prot. n. 1747 del giorno 31 gennaio 2012 e mirante ad ottenere chiarimenti circa l’ipotizzata applicabilità della norma di cui all’art. 1 del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 1995 (poi divenuto C.C.N.L. 12 gennaio 1996) in materia di turni di lavoro pare a questa Agenzia che non sussistano ragioni per applicare la norma della contrattazione nazionale avendo il contratto collettivo regionale di lavoro di primo livello dettagliatamente disciplinato detto istituto agli artt. 048 e 078 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” sottoscritto in data 13 dicembre 2010.
L’art. 048 del testo unico sopraccitato, inoltre, consente l’adozione di orari speciali per particolari settori di intervento, tra i quali rientra anche la Polizia locale, e detta opportunità è stata peraltro utilizzata da codesta Amministrazione tramite l’accordo decentrato del giorno 11 maggio 2006 richiamato nella sopraccitata nota di richiesta di parere. Si fa presente comunque che le materie riguardanti l’organizzazione e l’orario di lavoro non possono formare oggetto di contrattazione decentrata.

Contratto correlato