Quesiti e pareri

Richiesta di parere circa la riassorbibilità dell’assegno ad personam di cui al parere ARRS 10 luglio 2008. Applicazione dell’art. 149, comma 4 dell’” Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” (ex art. 28, comma 4 CCRL 21/05/2008).

  

QUESITO

 

Sul Vs sito è presente il quesito e la risposta allegata:

10/07/2008 - Stipendio dei dipendenti con contratto a tempo determinato - Stralcio del testo interpretativo tra ARRS e OO.SS. per l'applicazione dell'accordo per la definizione dei quadrienni normativi 2002/2005-2006/2009 e dei bienni economici 2006/2007-2008/2009.

Si richiede un chiarimento circa le modalità di calcolo relative agli aumenti retributivi. L'art. 32, c. 1 del CCRL in questione prevede un incremento della retribuzione corrisposta, ai sensi del CCRL del 22/05/2006, per gli anni 2006 e 2007. Il c. 2 del medesimo articolo prevede un ulteriore incremento per gli anni 2008 e 2009.

Pertanto, a seguito dell'applicazione degli aumenti soprariportati, un dipendente inquadrato, a titolo esemplificativo, nella categoria B, posizione B2, percepirà i seguenti importi mensili: Posizione B2 - stipendio al 31/12/2007 € 1.575,16 (comprensivo degli aumenti di cui all'art.- 32, comma 1 del CCRL 21/05/2008) - Stipendio al 01/01/2008 € 1.613,67 (comprensivo degli aumenti di cui all'art. 2 del CCRL 21/05/2008). L'art. 28, c. 4 del CCRL del 21/05/2008 prevede che i dipendenti con contratto a tempo determinato siano collocati, a far data dal 1 gennaio 2008, nella prima posizione retributiva, alla quale corrisponde, in base ai dati riportati nella tabella G), colonna 2, allegata al nuovo CCRL, un importo annuale pari a € 18.281,95 (importo mensile € 1.523,50). Tale importo risulta inferiore rispetto allo stipendio tabellare dovuto al 31 dicembre 2007 (€ 1.575,16). Poiché pare anomalo, in costanza di rapporto di lavoro, corrispondere dal 1 gennaio 2008 una retribuzione inferiore a quella dovuta al 31 dicembre 2007 (comprensiva degli arretrati riconosciuti dal nuovo contratto), si chiede conferma di tale lettura e, se così fosse, se per il personale con contratto a tempo determinato tale differenza debba essere compensata mediante un assegno ad personam oppure se le somme indicate quali arretrati contrattuali debbano essere considerate come voce "una tantum".
PARERE
Si concorda sul fatto che, nel caso prospettato, la differenza debba essere compensata da un assegno "ad personam".

  

DOMANDA
Il nostro Comune ha un dipendente che si trova nella situazione di cui sopra e pertanto sta percependo l'assegno ad personam. Sarà da considerare assorbibile oppure non assorbibile da eventuali futuri miglioramenti economici (passaggi di posizione economica)?

Quanto sopra per definire l'argomento e per indicare sul cedolino paga la descrizione corretta (assorbibile o meno).

  

PARERE

  

A riscontro della Vs. nota concernente la richiesta di chiarimenti circa la riassorbibilità dell’assegno ad personam di cui in oggetto, si rassegnano le seguenti conclusioni.
 
Pare a questa Agenzia che il quesito posto, nella sua attuale formulazione, non possa essere esaminato in quanto la situazione ivi contemplata non può essere ricondotta alla disciplina di cui all’art. 149, comma 4 del testo unico di cui in oggetto (già art. 28, comma 4 del CCRL 21 maggio 2008); si consideri, infatti, che il parere cui codesta spett. Amministrazione comunale fa riferimento (per la parte che qui interessa) ai dipendenti a tempo determinato che si fossero trovati a percepire al 1° gennaio 2008 un trattamento economico inferiore rispetto all’anno precedente. La tipologia di contratto di lavoro a tempo determinato, però, non può protrarsi all’infinito -come parrebbe dalla nota di codesto spett. Ente- sulla base del contratto di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del già citato CCRL 21 maggio 2008, ma sarebbero dovuti subentrare ulteriori stipulazioni di nuovi contratti per i quali la garanzia di cui al quarto comma dell’art. 149 non può trovare applicazione versandosi nella situazione di un nuovo contratto. Conseguentemente non si pone neppure il problema della eventuale riassorbibilità dei cespiti corrisposti a titolo di assegno “ad personam”.