Quesiti e pareri

Richiesta di parere circa la possibilità di diniego delle richieste di aspettativa sindacale non retribuita.

  

QUESITO

   

Premesso che l'accordo quadro regionale di lavoro in materia di prerogative sindacali, prot. 572 del 22 maggio 2013, al c. 5 dell'art. 32, prevede che la ripartizione dei distacchi sindacali avvenga sulla base delle relative deleghe sindacali e che, ai sensi di tale norma, un dipendente di questa Amministrazione è stato collocato in distacco sindacale a tempo pieno sino al termine del prossimo mese di luglio, l'Amministrazione scrivente ha provveduto ad assumere, a tempo pieno e determinato, un'equivalente figura professionale in sostituzione del dipendente assente, anche in relazione al fatto che l'onere derivante da tale sostituzione viene interamente finanziato dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali che, tra l'altro, ha espresso parere favorevole in merito al suddetto distacco.

Stante il fatto che dal mese di agosto p.v. l'organizzazione sindacale presso la quale è stato distaccato il dipendente sopraccitato ha esaurito la percentuale di distacco alla stessa spettante, ha proposto, per il restante periodo dell'anno, la collocazione del dipendente in aspettativa non retribuita prevista dall'art. 35 c.1 dell'accordo quadro sopra menzionato.

Considerato che la persona in questione è l'unica risorsa presente nel servizio amministrativo di riferimento, che l'Amministrazione non dispone di risorse umane da trasferire da altri servizi, né può procedere ad un'assunzione a tempo determinato poiché supererebbe il limite massimo di spesa previsto dal punto 7 della deliberazione della Giunta regionale n. 3189 del 31 dicembre 2011 tuttora vigente, ci si domanda se l'Ente ha facoltà di negare, vista la tangibile esigenza, la concessione dell'aspettativa sindacale non retribuita, come tra l'altro fattibile per le altre tipologie di aspettativa non retribuita previste da C.C.R.L..

  

PARERE

  

 

A riscontro della Vs. nota concernente la richiesta di chiarimenti circa la possibilità di rifiutare, per tangibili esigenze discendenti dalla carenza di risorse umane, la concessione delle aspettative sindacali non retribuite di cui all’art. 35 del CCRL 22 maggio 2013, prot. 572, si rassegnano le seguenti conclusioni.
 
La citata norma pattizia del CCRL del 22 maggio 2013, ha ripreso parte dei contenuti della disposizione di cui all’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, c.d. “Statuto del lavoratori” che viene nel testo contrattuale perfino richiamata.
La giurisprudenza circa l’articolo 31 dello Statuto dei lavoratori, seppure con decisioni datate ma tuttora contenenti un orientamento non modificato, ha sancito alcuni punti importanti circa la qualificazione del diritto contenuto in detto articolo e sulle modalità di esercizio ad esso relative.
L’art. 31 dello statuto dei lavoratori –per il quale i lavoratori chiamati a svolgere mansioni sindacali negli organismi rappresentativi, su base nazionale o provinciale, possono, a richiesta essere collocati in aspettativa non retribuita- configura un diritto potestativo del lavoratore alla collocazione in aspettativa, il cui esercizio è assicurato sulla base della sola richiesta del lavoratore senza che occorra una manifestazione di volontà da parte del datore di lavoro cui si dirige, che viene a trovarsi in una posizione di immediata ed incondizionata soggezione.” (Cass. Sez. Lavoro civile, 7 febbraio 1985, n. 953).
E, ancora, “Il collocamento in aspettativa per ragioni sindacali ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970 rappresenta un atto dovuto, ove sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma, essendo escluso che rientri nella discrezione del datore di lavoro lo stabilire se il dipendente che richiede l’aspettativa possa o non continuare a rendere la prestazione lavorativa durante l’adempimento dell’incarico sindacale; né l’omissione del collocamento stesso, quando sia imputabile soltanto ad un ingiustificato comportamento del datore di lavoro, costituisce ostacolo all’effettivo godimento del diritto da parte del lavoratore ed alla sospensione del rapporto di lavoro con la decorrenza da lui comunicata.” (Cass. Sez. Lavoro civile 01 marzo 1984, n. 1.454).
 
A quanto sopra riportato, si aggiunga che il disposto concernente l’aspettativa sindacale non retribuita di cui si tratta, a differenza, ad esempio, di quanto sancito dall’art. 069, secondo comma del Testo unico delle categorie (Aspettativa non retribuita per motivi personali), non prevede un contemperamento tra le esigenze del lavoratore e quelle organizzative e di servizio.
 

A fronte della considerazione svolta e della giurisprudenza sopra riportata, si ritiene, pertanto, che la richiesta di aspettativa sindacale non retribuita non possa essere rifiutata.