Quesiti e pareri

06/04/2014 Prot. 604/2014

Richiesta di parere circa l'indennità degli operatori area vigilanza municipale - art. 161 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle Categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.

 

  

QUESITO

 

Premesso che:

I. In riferimento all'accordo prot. n. 559 del 24 dicembre 2002 l'Amministrazione scrivente ha corrisposto al personale dell'area di vigilanza inquadrato in categoria/posizione C/C1 a titolo di integrazione tabellare l'indennità di cui all'art. 38bis "Indennità operatori area di vigilanza municipale", modificato successivamente dall'art. 2 dell'accordo prot. n. 293 del 28 aprile 2003.

II. In riferimento all'accordo prot. n. 616 del 13 dicembre 2010 l'Amministrazione scrivente ha corrisposto al personale dell'area di vigilanza inquadrato in categoria/posizione C/C1 a titolo di integrazione tabellare l'indennità di cui all'art. 158 "Indennità operatori area di vigilanza municipale". In particolare l'art. 127 "Nozione di retribuzione", dell'accordo citato, al comma 2 lettere a), b), c) e d) definisce la retribuzione per iil personale dipendente degli enti locali del comparto unico della R.A.V.A.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede se l'integrazione tabellare pari a euro 970,00 annui di cui agli artt- 38bis e 158 rispettivamente degli accordi degli anni 2002 e 2010 sia da includere nella retribuzione mensile di cui alla lettera a) oppure in altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile di cui alla lettera c) degli articoli medesimi;

Si chiede, inoltre, se l'integrazione tabellare di euro 970,00 annui corrisposta al personale dell'area di vigilanza inquadrato in categoria/posizione c/c1 sia da includere nella retribuzione oraria per il conteggio delle seguenti voci accessorie:

- Indennità di turno (artt. 26 e 78)

- Lavoro straordinario e maggiorazione in caso di fruizione del riposo compensativo (artt. 42 e 58)

- Compenso aggiuntivo per mancato riposo settimanale (artt. 7bis e 57)

L'accordo prot. n,. 493 del 7 giugno 2011 istituiva l'indennità di vacanza contrattuale e stabiliva i criteri e le modalità per la corresponsione dell'indennità stessa; l'Amministrazione ha liquidato al personale l'indennità di vacanza come indicato sulle tabelle allegate all'accordo stesso.

Per quanto riguarda il personale dell'area di vigilanza inquadrato in categoria/posizione C/C1 si chiede se l'indennità di vacanza contrattuale debba essere calcolata anche sull'integrazione tabellare di euro 970,00 annui.

 

PARERE

  

In relazione alla richiesta di parere pervenuta da codesta spett. Amministrazione comunale con la quale si chiedono delucidazioni circa l’applicazione dell’istituto denominato “indennità operatori area di vigilanza municipale di cui all’art. 161 (ex art. 158) del testo unico di cui in oggetto, si rassegnano le seguenti conclusioni.

La voce economica di cui al sopraccitato art. 161 riveste la connotazione di indennità non solo in quanto è espressamente qualificata come tale nella rubrica dello stesso articolo ma anche perché fu istituita con tale caratteristica ma non pare poter rientrare né nelle previsioni di cui alla lettera “a” dell’art. 127, comma 2, non avendo le caratteristiche dello stipendio tabellare iniziale né alla lettera “c” in quanto non espressamente citata e non rientrante tra gli “altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile” poiché l’indennità “de qua” non è legata alla persona del singolo dipendente ma al profilo professionale da esso ricoperto e cioè di “dipendente della polizia locale”; qualora il dipendente cambi profilo perde anche il diritto al percepimento dell’indennità degli operatori area vigilanza municipale. Ritiene, pertanto, questa Agenzia che la citata indennità possa rientrare nella previsione di cui all’art. 127, comma 2, lett. “d” in quanto vi sono ricomprese le “indennità contrattuali percepite nel mese o nell’anno di riferimento; …” voce nella quale pare potersi inquadrare l’indennità degli operatori area vigilanza municipale.

A quanto sopra riportato consegue che l’indennità non può essere presa in considerazione per la corresponsione dell’indennità di turno in quanto l’art. 078, comma 8 del testo unico di cui in oggetto sancisce che la maggiorazione dev’essere calcolata sulla retribuzione di cui all’art. 127, comma 2, lett. “c”. Non può nemmeno essere presa in considerazione per l’eventuale corresponsione dello straordinario e del riposo compensativo né del compenso aggiuntivo per mancato riposo settimanale poiché le relative norme contrattuali ragguagliano il computo di dette voci contrattuali all’art. 127, comma 2, lett. “b”. Non può neppure, infine, essere considerata per la determinazione dell’indennità di vacanza contrattuale per la quale la relativa norma pattizia contenuta nel CCRL 07 giugno 2011 rinvia al trattamento tabellare relativo alle singole categorie e posizioni e con riferimento alle tre posizioni retributive orizzontali (art. 127, comma 2, lett. “b”).