Quesiti e pareri

14/09/2015 Prot. 653/2015

Richiesta di parere circa l'applicazione delle norme in materia di progressioni orizzontali.

 
QUESITO
 
In data 21.08.2015 prot. 9238 è pervenuta la determinazione con la quale il Comune "A" ha attribuito la progressione orizzontale a due dipendenti a decorrere dal 01.01.2015, tra cui un collaboratore che ha preso servizio presso il Comune "B" in data 10.08.2015 a seguito di mobilità tra enti.
Il decreto legge 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010 n. 122, ha previsto il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e della progressione economica degli stipendi nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni  fino al 2013. Tale blocco è stato esteso a tutto il 2014 dal D.P.R. 04/09/2013 n. 122, comma 1 lettera a).
L’articolo 1, comma 256 della legge 23.12.2014 n. 190 stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella l. 122/2010,  sono ulteriormente prorogate fino al 31.12.2015, non includendo nella proroga il quarto periodo del suddetto comma 21.
A seguito di contatti con la Regione e con la Comunità Montana "C" sono emersi orientamenti opposti. La stessa ditta che elabora gli stipendi per circa 500 enti ha confermato che la quasi totalità degli enti non ha ancora provveduto ad attribuire le progressioni orizzontali ai fini economici, stante il permanere di dubbi interpretativi.
Considerata la complessità della questione, che vede da un lato il venir meno della disposizione di cui all’art. 9 c. 21 quarto periodo del D.L. 78/2010 e dall’altro il permanere del blocco degli stipendi al 2010, ho disposto la sospensione dell’erogazione della progressione orizzontale attribuita anche ai fini economici a *** dal Comune "A", in attesa di  acquisire formale parere.
Qualora non sia dovuta, posso revocare l’attribuzione economica della progressione riconosciuta, seppur illegittimamente, da un altro ente?
Qualora, invece, sia corretto attribuire la progressione anche ai fini economici come si colloca il dipendente rispetto agli altri aventi diritto nell’ente?
  
  
PARERE
 
A riscontro della richiesta di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle norme pattizie relative alle progressioni orizzontali in relazione al caso di un dipendente che ha ottenuto la progressione economica ed è poi transitato in mobilità presso codesta Amministrazione comunale, si rassegnano le seguenti conclusioni.
La disamina della disciplina per il caso segnalato deve necessariamente riguardare la norma contenuta nell’art. 080, comma 3 del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta nel quale si sancisce che “Al personale in mobilità è garantita la posizione giuridica ed economica acquisita ed il rapporto continua, senza interruzioni, con l’amministrazione di destinazione.”.
La sopraccitata norma, pertanto, tutela in modo assoluto il dipendente transitato in mobilità ad un altro ente del comparto unico stabilendo che lo stato giuridico ed il trattamento economico di cui esso è portatore non possono subire alcun mutamento in virtù del passaggio a detto ente. Conseguentemente, si ritiene che codesta Amministrazione comunale non possa intervenire sull’avvenuta attribuzione della progressione economica attribuita dal precedente ente di appartenenza del dipendente che è e resta unico responsabile di un’eventuale erronea applicazione delle norme legislative e pattizie in materia.
Per maggiore tranquillità di codesta Amministrazione comunale, si tenga comunque conto che a seguito dell’avvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta, contenuta nella decisione n. 178/2015 della Corte costituzionale, del blocco attuato dall’art. 16, comma 1, lett. “b” del D. L. n. 98/2011 e dalla successiva proroga, l’avvenuta attribuzione della progressione orizzontale è ulteriormente rafforzata tenuto altresì conto che l’articolo 1, comma 256 della legge di stabilità 23 dicembre 2014, n. 190 non ha previsto il permanere del blocco per l’ultimo periodo dell’articolo 9, comma 21 del D.L. n. 78/2010.