Quesiti e pareri

05/12/2016 Prot. 922/2016

Richiesta di parere circa l'applicazione delle norme in materia di progressioni orizzontali di cui agli articoli 139 e seguenti dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.

QUESITO

Con la presente, si pone il seguente quesito:

In data 04/01/2016 è stato costituito il fondo per le progressioni orizzontali alla 4^ posizione retributiva per l'anno 2016, calcolato moltiplicando gli importi di cui all'art. 141 del vigente Testo unico per il numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2015;

In corso d'anno tuttavia, il numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio si è ridotto di ben 14 unità, causa il trasferimento di n. 13 unità di personale operante presso l'Asilo nido comunale all'Unité des Communes Valdôtaines *** in data 01/09/2016 e il collocamento a riposo di un dipendente in data 04/09/2016.

Pertanto a seguito della cessazione del suddetto personale, si sono liberate delle risorse dal fondo per l'anno 2016 che sarebbero sufficienti per il passaggio alla 4^ posizione retributiva di n. 1 dipendente, di cui alla graduatoria unica approvata in data 15/09/2016, passaggio che non sarà verosimilmente più maturabile, per quel dipendente, nell'anno 2017.

Si chiede se tale residuo può essere utilizzato per il passaggio alla 4^ posizione retributiva da parte di n. 1 dipendente retroattivamente al 1° gennaio 2016 o deve confluire nel Fondo Unico Aziendale 2017, precisando che il fondo progressioni per l'anno 2017 non sarà comunque sufficientemente capiente per tutte le posizioni acquisite.

PARERE

A riscontro della Vs. nota nella quale si chiedono chiarimenti sull’applicazione delle norme pattizie di cui in oggetto con particolare riferimento alla possibilità di utilizzazione delle risorse in eccesso rispetto alle progressioni concedibili per il passaggio alla quarta progressione, si rassegnano le seguenti conclusioni.

Non pare a questa Agenzia che le attuali disposizioni contrattuali di primo livello consentano l’utilizzazione delle risorse finanziarie in esubero per altre finalità oltre quanto previsto dall’articolo 142, comma 2 del Testo unico di cui in oggetto. Detta norma, infatti, prevede che le risorse in eccesso sono destinate a confluire nel FUA dell’anno successivo ai fini del salario di risultato.