Richiesta di parere circa l'applicazione delle norme in materia di fruizione frazionata del congedo parentale.

Data:

27 luglio 2016

Riferimenti:

Protocollo n. 649 / Obsoleto

QUESITO

 

Problema riscontrato: Dubbi riscontrati nel computo, all’interno dei periodi di congedo parentale, dei giorni di riposo, di riposo compensativo, dei giorni non lavorativi e delle festività.

Riferimenti normativi: Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del Comparto Unico della Valle d’Aosta - art. 64.
CCNL/2007 e s.m.i. (in parcolare art. 12/6)
Circolare interpretativa INPS n. 8 del 17 gennaio 2003
Sentenze di Cassazione n. 6856 del 7/05/2012; n. 6742 del 4/05/2012; n. 16207 del 2008; n. 17984 del 2010.

Ipotesi di risoluzione da parte dell'ente: A nostro avviso la frazionabilità è da intendersi nel senso che fra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l’altro di congedo parentale deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro e che, pertanto, in tali casi, NON debbono essere computati nel calcolo dei giorni di congedo parentale fruiti i giorni di riposo, di riposo compensativo, i giorni non lavorativi o le festività.

Quesito: In particolare si richiede di voler prendere ad esame le seguenti casistiche:
Computare o meno come giorni di congedo i sabati e le domeniche nelle seguenti casistiche:
LAVORO SU CINQUE GIORNI SETTIMANALI – SABATO E DOMENICA GIORNI DI RIPOSO / NON LAVORATIVI:
- LUNEDI - MARTEDI – MERCOLEDI: congedo parentale GIOVEDI – VENERDI: ferie/malattia – LUNEDI successivo: rientro in servizio.
- LUNEDI - MARTEDI – MERCOLEDI: congedo parentale GIOVEDI-VENERDI: ferie/malattia – LUNEDI successivo: congedo parentale – MARTEDI SUCCESSIVO: rientro in servizio.
- VENERDI congedo parentale - LUNEDI: attività lavorativa.
- VENERDI congedo parentale - LUNEDI: congedo parentale.
- LUNEDI – MARTEDI – MERCOLEDI – GIOVEDI – VENERDI: ferie LUNEDI E MARTEDI SUCCESSIVI: congedo parentale MERCOLEDI: attività lavorativa.

Computare o meno come giorni di congedo le domeniche od i giorni di riposo nelle seguenti casistiche:
LAVORO SU TURNI SU SEI GIORNI SETTIMANALI – riposo infrasettimanale e/o domenica:
- LUNEDI - MARTEDI - MERCOLEDI: congedo parentale - GIOVEDI riposo - VENERDI rientro in servizio.
- LUNEDI - MARTEDI: congedo parentale – MERCOLEDI: ferie/malattia - GIOVEDI riposo - VENERDI: rientro in servizio.
- LUNEDI – MARTEDI - MERCOLEDI: congedo parentale - GIOVEDI riposo - VENERDI: congedo parentale.
- LUNEDI - MARTEDI: congedo parentale – MERCOLEDI: ferie/malattia - GIOVEDI riposo - VENERDI: congedo parentale.
- SABATO congedo parentale - LUNEDI: attività lavorativa.
- SABATO congedo parentale - LUNEDI: congedo parentale.
- LUNEDI E MARTEDI: riposo MERCOLEDI – GIOVEDI – VENERDI: congedo parentale SABATO: riposo DOMENICA: attività lavorativa.

 

PARERE

 

A riscontro di quanto richiesto in merito fruizione frazionata del congedo parentale, si comunica quanto segue.

L’articolo 064, dell’”Accordo del testo unico delle disposizionI contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” reca al comma 2 la disciplina della sopraccitata fruizione frazionata disponendo che “Nel caso di frazionamento del congedo parentale sono computati nello stesso i giorni di riposo, di riposo compensativo e quelli non lavorativi, le festività se non precedute da effettivo rientro in servizio.”.

Pare a questa Agenzia che il disposto sopraccitato sia sufficientemente chiaro e sia in linea con il disposto del vigente CCNL nonché con l’orientamento giurisprudenziale contenuto nella decisione -citata da codesta Unité des Communes- n. 6742/2012; si ritiene, pertanto, che l’orientamento esposto nella nota dell’ente richiedente sia da considerarsi corretto ed aderente al dettato pattizio.

A titolo di puntualizzazione, si evidenzia che il rientro in servizio deve essere effettivo e, di conseguenza, non può essere ritenuta valida la fruizione di uno o più giorni di ferie. Analogamente anche per quanto concerne altre tipologie di assenze (es.: aspettativa per motivi personali) mentre un discorso a parte merita il caso della malattia insorta nel corso della fruizione del congedo parentale. In proposito è da segnalare che l’ARAN ritiene che la malattia costituisca causa di interruzione della fruizione del congedo parentale non frazionato, fermo restando che il/la dipendente ha l’onere di chiedere la trasformazione del titolo dell’assenza presentando la relativa documentazione (RAL 873 del 06/12/2011) ed una nuova istanza una volta cessata la malattia per tornare a beneficiare del congedo in parola.

Qualora, invece, la malattia intervenga (in caso di fruizione frazionata) nei giorni in cui il/la dipendente avrebbe dovuto prestare servizio si può ritenere che non essendovi stata la ripresa effettiva i giorni festivi seguenti debbano essere computati nel periodo di congedo parentale.

In conclusione questa Agenzia ritiene necessario evidenziare, pur in assenza di specifica richiesta, che nell’applicazione dell’istituto gli enti devono prestare particolare attenzione a che non siano travalicati i quantitativi massimi di giorni utilizzabili a titolo di congedo parentale (di regola 180 giorni) in quanto si tratta di giorni di calendario e non di giorni lavorativi; infatti, nel caso in cui fossero conteggiati come giorni lavorativi il periodo di assenza dal lavoro della/del dipendente sforerebbe in modo rilevante il limite massimo.

Contratto correlato