Quesiti e pareri

24/10/2014 Prot. 967/2014

Richiesta di parere circa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 061 (permessi per visite mediche ed accertamenti sanitari) dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.

  

QUESITO

  

Al fine di una corretta applicazione dell'articolo 061 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13.12.2010, si chiede come si concilia il disposto di cui all'articolo 061, comma 1, nel caso in cui un dipendente chieda il permesso per visita medica in orario di lavoro e non svolga attività lavorativa né prima né dopo la visita medica in quanto i tempi necessari per accedere alla struttura sanitaria, la visita e il ritorno hanno una durata che va oltre il dovuto giornaliero.

  

PARERE

 

In relazione alla richiesta di parere con la quale si chiedono delucidazioni circa l’applicazione della norma contrattuale di cui in oggetto, con particolare riferimento all’ipotesi in cui l’assenza del dipendente si protragga oltre l’orario di servizio, si rassegnano le seguenti conclusioni.
I permessi per visite mediche ed accertamenti sanitari, come le altre tipologie di permesso, oltre a consentire al dipendente la possibilità di assentarsi dal lavoro e di non compiere il proprio debito orario hanno altresì lo scopo di giustificarne l’assenza e sono, pertanto, destinati a svolgere la propria funzione durante l’orario di servizio. Al di fuori di esso, quindi, il dipendente non deve fornire alcuna giustificazione.
Pertanto, qualora il dipendente abbia ritualmente chiesto ed ottenuto il permesso di cui in oggetto e la durata della visita medica o dell’accertamento sanitario sommata al tempo di viaggio per raggiungere il luogo della prestazione e ritorno abbiano travalicato il limite del debito orario giornaliero del dipendente stesso, l’Amministrazione null’altro potrà fare se non decurtare dal monte ore permessi di cui all’art. 061 il tempo della giornata lavorativa mentre le ore eccedenti non potranno essere conteggiate ad alcun titolo, ferma restando la necessità che il dipendente fornisca la documentazione giustificativa indicata dall’articolo 061, comma 1 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”.