Quesiti e pareri

Richiesta di parere circa l'applicazione delle disposizioni contrattuali in materia di contrattazione decentrata in materia di fondo unico aziendale (FUA) e sulle autonome determinazioni di cui all'art. 47, comma 6 della legge regionale n. 22/2010 in caso di mancato raggiungimento dell'accordo.

 

QUESITO

  

Questa Amministrazione nel mese di marzo 2013 ha avviato la contrattazione decentrata per la definizione del Fondo Unico Aziendale 2013.

Su alcune materie sui criteri generali per l'erogazione di alcuni compensi relativi ai sistemi di incentivazione del personale, allo stato, non è possibile trovare un'intesa.

Fermo restando il fatto che il comportamento dell'Amministrazione è improntato alla massima lealtà ed apertura e, quindi, la trattativa proseguirà nel pieno rispetto delle prerogative sindacali e con la volontà di giungere, per quanto possibile,  ad una condivisione delle problematiche, si pone la necessità di assicurare nel breve la continuità e il miglior svolgimento della funzione pubblica.

Si chiede se, nella fattispecie, possano applicarsi, dopo un determinato lasso di tempo destinato ancora alla trattativa, delle misure unilaterali in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione, così come previsto dall'art. 40 comma 3ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ripreso dal comma 6 dell'art. 47 della Legge Regionale n. 22/2010.

Per meglio comprendere gli eventuali rischi legati all'adozione di misure unilaterali da parte del Comune si intenderebbe conoscere, altresì, se alla data odierna trova ancora applicazione la norma transitoria di cui al comma 5 dell'art. 76 della L.r. n. 22/2010 oppure la "tornata contrattuale successiva al 31 dicembre 2009" si intende espletata con l'entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative del 13.12.2010 e, quindi, è pienamente operante il comma 6 dell'art. 47 della stessa legge regionale n. 22/2010.

   

PARERE

   

A riscontro della richiesta di parere con la quale si chiedono alcuni chiarimenti circa i limiti applicativi della norma di legge di cui all’art. 47, comma 6 della legge regionale n. 22/2010 in relazione al disposto di cui all’art. 76, comma 5 della stessa legge regionale, si rassegnano le seguenti conclusioni.E’ necessario premettere che l’interpretazione richiesta da codesta Amministrazione comunale esula, trattandosi di norma di legge, dalle competenze di questa Agenzia che, istituzionalmente, è chiamata a supportare gli enti del comparto unico nell’interpretazione delle norme pattizie delle quali sia stata parte stipulante ma, ponendosi in un’ottica di fattiva collaborazione, provvede comunque a riscontrare la nota di codesta Amministrazione comunale non potendo non rilevare, però, che quanto segue rappresenta unicamente l’opinione dell’Agenzia stessa.Codesta Amministrazione comunale chiede se in caso di mancato accordo con le Organizzazioni sindacali per la stipula del contratto decentrato riguardante il Fondo unico aziendale, possa o meno trovare applicazione il disposto di cui all’art. 47, comma 6 della legge regionale n. 22/2010, in considerazione del fatto che le disposizioni transitorie di cui all’art. 76, comma 5 prevedono che l’applicazione delle nome contenute nel Titolo III della stessa legge (in cui è ricompreso anche il citato art. 47) decorre dalla tornata contrattuale successiva al 31 dicembre 2009; il dubbio di codesta Amministrazione concerne fondamentalmente il fatto se si possa o meno considerare tornata contrattuale quella che ha portato all’approvazione dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative della categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” sottoscritto il 13 dicembre 2010.Ritiene questa Agenzia che l’accordo riguardante il sopraccitato testo unico possa essere considerato quale tornata contrattuale in quanto il testo stesso non solo ha introdotto disposizioni innovative nel panorama contrattuale vigente fino a quel momento ma è divenuto accordo attraverso la stretta osservanza dell’iter procedurale tipico di ogni contrattazione di primo livello. A ben vedere, dopo la data del 31 dicembre 2009, vi è stata altresì la tornata contrattuale riguardante l’attribuzione dell’indennità di vacanza contrattuale sfociata nell’accordo 07 giugno 2011. Questa Agenzia si permette comunque di rilevare che la disposizione dell’art. 76, comma 5 della legge regionale n. 22/2010 sancisce che le previsioni del Titolo III della stessa legge soggette al vincolo temporale del 31/12/2009 ed all’avvenuta tornata contrattuale sono quelle concernenti le riserve di materia e le procedure di contrattazione di comparto di settore e decentrata. Ora non sembra che la disposizione di cui all’art. 47, comma 6 possa essere considerata rientrante tra “le riserve di materia e le procedure di contrattazione di comparto di settore e decentrata” ma che si ponga al di fuori di esse consistendo in realtà in una formula di garanzia e salvaguardia per il personale nel caso in cui non si addivenga all’accordo tra le parti. Nel caso specifico, dal momento che il FUA garantisce le risorse per retribuire, tra l’altro, il salario di risultato e rammentato che detto salario dev’essere corrisposto entro il 30 giugno di ogni anno (art. 135, primo comma del T.U.) a decorrere da tale data codesta Amministrazione comunale, nel caso di mancato accordo, può ritenersi autorizzata ad assumere le autonome determinazioni in via provvisoria di cui al citato art. 47, comma 6 della legge regionale n. 22/2010.