Quesiti e pareri

Richiesta di parere circa l'applicazione della tabella 4 dell'allegato I" dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" in materia di valutazione del personale ai fini delle progressioni orizzontali in relazione alla valutazione rilasciata per l'erogazione del salario di risultato."

 

  

QUESITO

  

Ai sensi dell'accordo prot. n. 906 del 18.09.2014 che prevede la modificazione della tabella 4 dell'allegato "I" del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta è stabilito che la valutazione del dirigente di cui all'art. 147 sia conteggiata nel modo seguente:

a) Valutazione >60 < 70 = punti 14;
b) Valutazione >70 < 75 = punti 15;
c) Valutazione >75 < 80 = punti 16;
d) Valutazione >80 < 85 = punti 17;
e) Valutazione >85 < 90 = punti 18;
f) Valutazione >90 < 95 = punti 19;
g) Valutazione >95 < 100 = punti 20.”.

Poiché in base al piano delle performance approvato dall'Ente scrivente la valutazione espressa in centesimi è considerata positiva se pari o superiore a 50 centesimi, si chiede come debbano essere valutati, ai fini della graduatoria per la progressione orizzontale, i dipendenti che hanno avuto una valutazione compresa tra 50 e 60.

 

PARERE

 

A riscontro di quanto richiesto circa l’applicazione della normativa indicata in oggetto con particolare riferimento alla presunta discrasia tra quanto previsto dalla norma di cui alla tabella n. 4 dell’allegato “I” laddove si prevede che si consegua punteggio solo a partire da 60,01 centesimi e la previsione contenuta nel piano della performance di codesta amministrazione nella quale invece si considera sufficiente una valutazione pari o superiore ai 50 centesimi, si rassegnano le seguenti conclusioni.
 
Le norme indicate da codesta Unité des Communes non sono in contrasto tra loro ma, in realtà, disciplinano due momenti diversi e complementari; infatti, la valutazione effettuata dal dirigente al fine dell’erogazione del salario di risultato deve essere poi utilizzata anche per la produzione della graduatoria finalizzata all’attribuzione delle c.d. “progressioni orizzontali”. Pare, quindi, perfettamente sostenibile che mentre per la corresponsione del salario di risultato (in misura totale o rapportata alla votazione ottenuta) il dipendente è ritenuto sufficiente anche solo con 50 centesimi, detta valutazione non consente l’attribuzione di alcun punto al fine del concorso del dipendente stesso alla progressione economica orizzontale in quanto questa è determinata sulla base di una pluralità di fattori tra i quali compare anche la valutazione del dirigente, valutazione che, se inferiore o uguale a 60 centesimi non attribuisce alcun punteggio riducendo pertanto la somma complessiva e penalizzando il dipendente nel concorso all’attribuzione della progressione stessa.
 
Pare, in conclusione, a questa Agenzia che le due norme non risultino in contrasto ma siano, come già accennato in apertura della presente nota, complementari.