Quesiti e pareri

13/11/2013 Prot. 1077/2013

Richiesta di parere circa l'applicazione della normativa contrattuale in materia di costituzione ed utilizzazione del fondo per l'attribuzione delle progressioni orizzontali.

 

QUESITO

 

In riferimento agli artt. 141-142-143 della sezione II "Le progressioni retributive orizzontali", del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, si richiede parere in merito ai punti che seguono:

1. Nell'assegnazione della progressione orizzontale in 4^ posizione, il fondo residuo (tolte quindi tutte le quote relative alle 4^ posizioni già acquisite) risulterebbe capiente e sufficiente per assegnarlo ad un dipendente che, per quell'anno di riferimento, al 31/12 risultava part time, ma a tempo determinato (solo per quell'anno). Il fondo sarebbe capiente quindi solo nel caso in cui si considerasse l'importo da assegnare proporzionato percentualmente al part time del dipendente. Se invece si considerasse l'importo unitario del dipendente per la sua categoria, full time, il fondo non risulterebbe sufficientemente capiente. In caso di assegnazione (parametrando quindi l'importo alla percentuale di part time), l'anno successivo, quando il dipendente ritornerebbe ad essere full time, il fondo non risulterebbe sufficiente per coprire anche la sua quota.
Va quindi assegnato in base alla proporzione dell'importo parametrato al part time dell'anno di riferimento o va considerato l'importo pieno in quanto l'anno successivo il dipendente torna full time (essendo un part time temporaneo) e quindi non può essere assegnato perché il fondo non risulterebbe più capiente gli anni successivi? In caso, dove dovrebbero essere reperite le risorse per la parte mancante del fondo gli anni successivi?

2. L'Office Régional du Tourisme è subentrato dal 2010 (L.r. n. 9//2009) alle ex AIAT. Se oggi venisse riscontrato un errore nella costituzione del fondo 2008 per le progressioni orizzontali di una AIAT (che comporta un errore anche nei residui), saremmo tenuti a correggerlo?

3. Nella costituzione del fondo per le progressioni orizzontali, si deve tener conto degli importi unitari per categoria definiti nel T.U. o gli stessi vanno riproporzionati in caso di dipendenti part time, anche a tempo determinato (solo per l'anno preso in esame)?

 

PARERE

L’accesso alla quarta progressione orizzontale è disciplinato dagli articoli 140 e seguenti dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” che, nel loro complesso, prevedono la costituzione di un fondo specifico (art. 141) destinato all’accantonamento delle risorse economiche necessarie per l’attribuzione di detta progressione. L’ammontare delle citate risorse è condizione necessaria per poter assegnare le progressioni alla quarta posizione retributiva in quanto, qualora non siano sufficienti, inibiscono l’attribuzione stessa (art. 140, comma 5). Al fine di verificare la capienza del fondo, le somme in esso contenute devono consentire di coprire gli importi unitari complessivi della graduatoria relativa alla quarta posizione retributiva per le varie categorie, indicati all’art. 143, comma 4. In difetto (somme non sufficienti a coprire almeno una progressione) si provvede alla redazione di una graduatoria unica. In caso di somme in esubero, queste vanno a confluire nel F.U.A. dell’anno successivo per il finanziamento del relativo salario di risultato.

Relativamente alla situazione del personale a part-time, questo contribuisce, per espresso disposto pattizio (art. 141, comma 3), alla sopraccitata costituzione del fondo in proporzione alle rispettive percentuali di rapporto di lavoro mentre le norme concernenti la ripartizione di detto fondo nulla prevedono per quanto concerne i rapporti di lavoro a tempo parziale ma pare potersi ritenere che, anche qualora la progressione alla quarta posizione retributiva concerna un dipendente a tempo parziale, l’importo attribuibile debba essere quello indicato nella tabella di cui al comma 4 del citato art. 143. Vero è che in sede di successiva erogazione l’importo dovrà poi essere riproporzionato alla percentuale di rapporto di lavoro così come già espresso da questa Agenzia nel parere prot. 518 del giorno 06 agosto 2009 (Sezione quesiti e pareri – voce “Progressione orizzontale” del sito istituzionale ARRS) ma ciò non può consentire l’eventuale attribuzione della progressione alla quarta posizione in mancanza dell’intero importo previsto dalla citata tabelle dell’art. 143, comma 4 e ciò in quanto è necessario garantire anche le ipotetiche variazioni del rapporto di lavoro in corso d’anno. Qualora, infatti, si verificasse, ad esempio, la necessità che il dipendente torni al tempo pieno il fondo per le progressioni non sarebbe più capiente e il dipendente non si vedrebbe corrispondere quanto dovutogli a titolo di quarta progressione essendo la stessa finanziabile unicamente con lo specifico fondo di cui all’art. 141. Nemmeno si potrebbe ipotizzare una “retrocessione” alla terza progressione in quanto non contrattualmente prevista.

Relativamente, invece, alla possibilità di intervento sulla pregressa erronea costituzione del fondo per i passaggi alla quarta progressione è necessario premettere che, dato il lungo tempo trascorso, non è più azionabile una tutela giurisdizionale presso l’autorità giurisdizionale amministrativa in quanto i termini per le impugnazioni sono di 60 giorni e anche un intervento in sede di autotutela appare problematico in quanto l’art. 21 novies della legge 07 agosto 1990, n. 241 prevede che detta forma di annullamento, ferma restando la necessità di almeno uno dei tradizionali vizi di legittimità (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge), possa avvenire “… sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.”. La problematicità risiede ovviamente nel fatto che dalla costituzione del fondo 2008 sono oramai trascorsi oltre cinque anni, termine che non pare avere la qualifica di ragionevolezza richiesta dalla norma sopraccitata e, d’altro lato, vi sono anche dubbi che il Direttore dell’URT, pur essendo detto ente subentrato alle AIAT, possa essere considerato lo stesso organo che ha emanato il provvedimento di costituzione del fondo per le progressioni del 2008; non pare, infine, che la legge istitutiva dell’URT abbia conferito a detto nuovo ente un generale potere di annullamento degli atti pregressi.

Qualora, invece fosse certo che l’erronea costituzione del fondo sia frutto unicamente di un errore materiale, si ritiene che codesto ente possa valutare se rettificare l’operato dell’ente cui è subentrato considerato che si tratterebbe di intervento vincolato e che non lascia spazio ad alcuna valutazione di ordine soggettivo; detto intervento, però non potrebbe, ad avviso di questa Agenzia, andare ad intaccare gli atti pregressi per quanto sopra già esposto ma dovrebbe limitarsi tutt’al più alla rettifica delle situazioni erronee che da detti atti sono discese (es.: recupero di somme percepite in eccesso da uno o più dipendenti). La delicatezza della situazione, tuttavia, induce questa Agenzia a ritenere che, sotto quest’aspetto, sarebbe necessaria l’acquisizione di un parere legale da parte di codesto URT.

Per quanto concerne, infine, la costituzione del fondo per le progressioni la norma contrattuale non lascia alcun dubbio in quanto, come già riportato, il riproporzionamento è espressamente previsto dall’art. 141, comma 3.