Richiesta di parere circa l’applicazione dell’art. 086 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale nonché delle norme relative alla fruizione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 per la tutela dell’handicap.

Data:

26 febbraio 2015

Riferimenti:

Protocollo n. 192

   
 
   
QUESITO
   
Con la presente si chiede gentile parere in merito a quanto di seguito esposto.
1) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Alcuni dipendenti di questa Amministrazione hanno presentato istanza per la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, entro i termini previsti dal Testo
Unico, per due anni (2015 e 2016).
Il Segretario comunale, verificate le esigenze di servizio dell’ente e il numero di posti da destinare a rapporti di lavoro a tempo parziale, ha disposto con propria determinazione la concessione della
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per una sola annualità (2015).
I richiedenti hanno rimarcato che, a loro avviso, la loro domanda resti valida anche per il 2016 e che abbiano acquisito una priorità, rispetto a nuove eventuali successive domande, nel caso in cui
si renda necessario stilare una graduatoria a seguito di un numero di domande, per l’anno 2016,
eccedente i contingenti fissati (art. 86 comma 18).
Si chiede pertanto, se le istanze presentate dai dipendenti debbano essere ripresentate per l’annualità 2016 o sono da considerarsi valide quelle per il biennio 2015/2016 e se il Segretario
comunale debba stilare una nuova graduatoria per tutte le domande che saranno presentate per l’anno 2016.
2) Utilizzo permessi ai sensi della legge 104/1992
Si chiede se sia possibile utilizzare i permessi ai sensi della legge 104/1992 anche nel caso in cui il parente, che conserva i requisiti, sia ospite di una struttura residenziale per anziani e quali siano,
in questo caso, le modalità di godimento.
   

PARERE
    
A riscontro di quanto richiesto circa l’applicazione della normativa pattizia in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale con particolare riferimento alla possibilità di considerare valide per un biennio le domande presentate per tale arco temporale ma che sono state accolte con la concessione di un solo anno di rapporto part-time, si formulano le seguenti osservazioni.
Si deve necessariamente rammentare che le Amministrazioni sono tenute alla concessione del part-time assecondando le richieste dei dipendenti (anche con riguardo alla durata del part-time purché nei limiti minimo e massimo previsti dal contratto) fino alla capienza della quota complessiva del 25% di cui al comma 1, lett. a) e b) dell’art. 086 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” avendo peraltro facoltà di differirla comma (7 del medesimo articolo) nei casi in cui la concessione stessa possa provocare grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. Conseguentemente, solo le domande che eccedano detta percentuale devono essere respinte.
Per altro verso le richieste formulate non mantengono la loro validità in occasione dei bandi successivi e non danno diritto a prelazioni di alcun genere e ciò in forza del generale principio che una volta ritualmente concluso il procedimento amministrativo tutti gli atti ad esso prodromici (ivi comprese le istanze) esauriscono la loro efficacia.
Per quanto concerne, inoltre, la possibilità di fruizione dei permessi per assistenza alle persone portatrici di handicap di cui all’art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992, è necessario premettere che il quesito, concernendo l’applicazione di norme di legge, esula dalla competenza dell’ARRS ma che, in un’ottica di fattiva collaborazione, si ritiene comunque di fornire le indicazioni richieste fermo restando che le stesse hanno valore limitato al fatto di rappresentare unicamente l’opinione di questa Agenzia.
Si deve rilevare che il testo della norma è sufficientemente chiaro e prevede che “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità … ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa …”; non parrebbe, pertanto, che possano esservi dubbi sull’impossibilità di concedere detti permessi qualora la persona con handicap sia ricoverata a tempo pieno intendendosi per tempo pieno un ricovero che copra le 24 ore. E’ importante, però, sottolineare che una circolare INPS (n. 155 del 03 dicembre 2010) ed una INPDAP (n. 1 del 14 febbraio 2011) riguardanti l’applicazione complessiva dell’istituto dei permessi per l’handicap, alle quali peraltro si rinvia, individuano tre eccezioni al sopraccitato requisito:
a) interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
b) ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
c) ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età.
 
  
INTEGRAZIONE PARERE
 
Ad integrazione di quanto riportato nel parere di questa Agenzia, prot. 192/ARRS del giorno 26 febbraio 2015, si ritiene necessario evidenziare, pur confermando in toto quanto ivi già rappresentato dal punto di vista della disciplina pattizia in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale, che ai sensi dell’art. 1, comma 58 della legge 23/12/1996, n. 662 come modificato dall’art. 73 del D. L. 25/06/2008, n. 112 che le Amministrazioni possono respingere la richiesta di part-time oltre che nei casi di conflitto di interessi anche nel caso di pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione stessa. Con riferimento, pertanto, a quanto richiesto da codesta spett. Amministrazione comunale, non risultano comunque sufficienti le pure e semplici esigenze di servizio al fine di non accogliere le domande dei dipendenti ma è necessaria una ben più rilevante situazione che configuri l’accertata esistenza di un danno alla funzionalità dell’amministrazione ovvero l’accertato conflitto di interessi.

Contratto correlato