Quesiti e pareri

15/02/2007

Richiesta di chiarimenti relativi all’applicazione dell’istituto della mobilità tra enti diversi ricompresi nel comparto unico regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 45/1995

QUESITO

 

Considerato che l'ARPA della Valle d'Aosta, come noto, è un ente non economico dipendente dalla Regione e, pertanto, ente del comparto unico del pubblico impiego regionale, ricompreso nell'ambito di applicazione della disciplina prevista dalla l.r. n. 45/95 e di quella regolamentare di cui al r.r. n. 6/96, si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti allo scopo di assicurare uniformità di applicazione dell'istituto della mobilità, in relazione alla peculiarità costituita dall'applicazione del trattamento giuridico ed economico del C.C.N.L. del servizio sanitario nazionale al personale di questa Agenzia:

a) se al segretario comunale trasferito nell'organico di questa Agenzia per la copertura di un posto di dirigente (direttore) amministrativo - mediante consenso espresso dall'ente di provenienza in applicazione dell'art 33 del C.C.R.L. della dirigenza 27 settembre 2006 - debba essere assicurato lo stipendio tabellare di cui all'art. 54 dello stesso contratto, ovvero se la disposizione di cui al comma 2 del richiamato art. 33 debba essere interpretata quale conferma del mantenimento del trattamento economico base individuale e si debba invece applicare lo stipendio tabellare di cui all'art. 2 del C.C.N.L. sanità 5 luglio 2006 integrato della retribuzione di posizione minima unificata di cui all'art. 6 del medesimo. Ciò in ragione dell'esplicito rinvio per i Dirigenti dell'ARPA alla disciplina del C.C.N.L. sanità previsto dall'art. 1 del C.C.R.L. della dirigenza regionale, nonché in considerazione del fatto che i futuri incrementi economici saranno disposti dal contratto nazionale sanità con riferimento ad entrambe le voci stipendiali citate;

b) conferma che, analogamente alla mobilità del personale dirigente di cui al sopra richiamato art. 33 del C.C.R.L. 27 settembre 2006, è applicabile al personale non dirigente dell'ARPA la mobilità prevista dall'art. 29 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002.

 

 
PARERE

 

Facendo seguito alla richiesta formulata con Vs. nota prot. 1.120 del 15 febbraio 2007 in merito a quanto indicato in oggetto, si segnala quanto segue.
L’A.R.P.A. rappresenta un caso particolare in quanto, pur facendo parte del comparto unico, risulta esclusa dall’applicazione dei contratti collettivi sia per quanto concerne l’area dirigenziale, sia per quanto riguarda le categorie secondo quanto deciso in sede di contrattazione. Le parti hanno, infatti, convenuto di ritenere, stante la peculiarità dell’A.R.P.A., di far ricadere tale ente nell’ambito dei contratti del Servizio sanitario nazionale. Di conseguenza, l’art. 1 del contratto relativo alla dirigenza sancisce espressamente l’esclusione e altrettanto è previsto dal contratto 24 dicembre 2002 in virtù del rinvio effettuato dall’articolo 58 alle disposizioni del contratto 12 giugno 2000 nel cui art. 1, primo comma, lettera “b” si ritrova l’esclusione succitata. A ciò si aggiunga quanto previsto dall’art. 54 del detto contratto 12 giugno 2000 che stabilisce espressamente l’applicazione del contratto collettivo del personale del S.S.N. – sia per i dipendenti transitati prima del 12 giugno 2000 sia per quelli transitati successivamente – fino all’entrata in vigore di apposita norma contrattuale.
Sulla base di quanto sopra riportato, si ritiene che non vi sia spazio per l’applicazione al personale dell’A.R.P.A. dei vigenti contratti collettivi relativi alle categorie ed alla dirigenza.