Quesiti e pareri

21/06/2010 Prot. 244/2010 obsoleto

Richiesta chiarimenti sulla disciplina applicabile al trattamento economico delle assenze per malattia.

QUESITO

 (*)

In riferimento alla nota prot. n. 13804 del 07/05/2010 della Presidenza della Regione che informava dell'illeggittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3 e dell'art. 3 della L.R. 5/2009, si richiede se è tuttora applicabile il testo di accordo sindacale prot. n. 670 del 08/10/2009 per l'applicazione alle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta delle disposizioni in materia di trattamento economico delle assenze per malattia, nella parte dell'art. 1 dove è stabilito che "il trattamento economico è ridotto, per ogni giorno di assenza, di 1/360 del valore medio del salario di risultato ultimo corrisposto nell'anno precedente a ciascuna posizione economica oltre ad 1/30 ovvero 1/360 (a seconda che si tratti di indennità mensili o annuali) delle altre indennità fisse e ricorrenti comprese nel trattamento accessorio".

Tenuto conto che la contrattazione decentrata dell'ente prevede che l'ammontare del salario di risultato spettante a ciascun dipendente è ridotto in base alle assenze dal servizio senza alcuna franchigia, con esclusione del congedo ordinario, dell'astensione obbligatoria per maternità, dell'infortunio sul lavoro, dei congedi fruiti nei sensi della legge 104/92 e delle assenze effettuate a titolo di recupero compensativo, si chiede se è corretto applicare una ulteriore decurtazione del trattamento economico nella voce del salario di risultato, come previsto dalla normativa statale vigente in materia di assenze per malattia (art. 71 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni, con L. 133/2008).

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 1346 del 16/06/2010, di pari oggetto, si fa presente che l’illegittimità costituzionale dell’art.2 commi 1, 2 e 3 e dell’art. 3 della L.R. n. 5/2009 pone nel nulla i contratti stipulati sulla base di essi e quindi anche il testo di accordo prot.n. 670 del 08.10.2009.

Per quanto riguarda la domanda se sia corretto applicare una seconda decurtazione dal salario di risultato oltre a quella prevista dalla contrattazione decentrata che dispone che l’ammontare del salario sia ridotto in base alle assenze dal servizio senza alcuna franchigia, anche per il caso di assenza per malattia e con le sole eccezioni contemplate nel contratto decentrato stesso, la risposta è affermativa: occorre operare una decurtazione del trattamento economico nel caso di assenze per malattia nella voce del salario di risultato in quanto, come previsto dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008 convertito con L. n. 133/2008, trattasi di indennità facente parte del trattamento accessorio ed avente carattere di fissità e continuatività.