Quesiti e pareri

13/10/2010 Prot. 450/2010

Richiesta chiarimenti riguardanti l'applicazione dell'art. 2 del testo di accordo per l'individuazione dei criteri utili per la ripartizione delle somme previste dal contratto di comparto del 4 aprile 2002, concernente la costituzione e la ripartizione dei fondi per gli uffici tecnici in materia di lavori pubblici.

   

QUESITO

 

Sulla base della richiesta di chiarimenti pervenuta in data 1.9.2010, a firma di n. 3 direttori dei lavori, si chiede ai fini della corretta applicazione dell'art. 2, modalità organizzativa 4a: "Ciclo di lavori svolti in economia o in amministrazione diretta", del contratto concernente la determinazione delle percentuali spettanti per ogni singola fase del ciclo dei lavori pubblici e per ogni singolo incaricato, quanto segue:

 

  • - quali sono le funzioni del responsabile del procedimento;
  • - le funzioni del responsabile del procedimento possono essere attribuite a personale diverso dalla figura del coordinatore del ciclo;
  • - se tale funzione non è indicata nelle lettere di incarico si deve intenderere esclusivamente in capo al coordinatore del ciclo;
  • - quali sono i soggetti beneficiari, sempre nel caso, del ciclo dei lavori pubblici realizzati in amministrazione diretta (cantieri forestali), degli incentivi e le rispettive percentuali spettanti agli stessi nella fase di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione nelle seguenti ipotesi:

 

    • ♦ dipendente regionale che provvede alla elaborazione del piano di sicurezza (dlvo n. 81/2008) dei cantieri forestali, in qualità di compilatore, e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, nel caso in cui opera solo personale del Dipartimento;
    • ♦ dipendente regionale che provvede alla compilazione del piano di sicurezza (dlvo n. 81/2008) dei cantieri forestali e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, nel caso in cui opera solo personale del Dipartimento con intervento esclusivamente di uno o più lavoratori autonomi;
    • ♦ dipendente regionale che provvede alla compilazione del piano di sicurezza (dlvo n. 81/2008) dei cantieri forestali nel caso in cui opera solo personale del Dipartimento con intervento di una o più imprese.

 

Si fa presente, inoltre, che in questi casi è stato affidato con provvedimento dirigenziale a personale esterno l'incarico del servizio di coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori nei cantieri forestali.

 

PARERE

 

Con riferimento alla nota di codesto Dipartimento, prot. n. 28141 del giorno 08 settembre 2010 e concernente i chiarimenti di cui in oggetto, si segnala quanto segue.

Si deve, in primo luogo, evidenziare che la figura del responsabile del procedimento nell’ambito dei lavori pubblici corrisponde a quella del Coordinatore del ciclo secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, della legge regionale n. 12/1996 e successive modificazioni; detta norma, infatti, oltre a sancire l’obbligo per le Amministrazioni di provvedere alla nomina o all’individuazione del Coordinatore del ciclo prima dell’avvio della progettazione preliminare, stabilisce anche che detta figura assume le funzioni attribuite al responsabile unico del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 109/1994 (ora art. 10 del D. lgs. n. 163/2006) che, a sua volta, prevede “Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.”.

Per l’individuazione delle funzioni della figura di cui si tratta bisogna, pertanto, fare riferimento alle specifiche disposizioni di legge di cui il citato art. 4 della legge regionale n. 12/1996 contiene ampia elencazione.

Si deve, peraltro, rilevare che le attività del Coordinatore del ciclo, quand’anche delegate ad altri soggetti, secondo quanto previsto dal citato art. 4, non comportano mai il venir meno della responsabilità del Coordinatore del ciclo in quanto designato espressamente dalla legge nazionale (art. 10, comma 1, del D. lgs. n. 163/2006) “responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione”.

A ciò necessariamente consegue che solo il Coordinatore del ciclo possa essere beneficiario degli incentivi previsti, fermo restando che per i collaboratori del Dirigente potranno essere destinate le somme a disposizione di esso e contemplate nella tabella 1 del C.C.R.L. 04 aprile 2002. Qualora la suddivisione prevista dal contratto decentrato del giorno 06 novembre 2002 non risulti congrua si dovrà necessariamente rivederla in sede di rinnovo di detto contratto, ma sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dal citato contratto di primo livello del 04 aprile 2002.

Nel caso in cui, infine, le attività di collaborazione siano state affidate a professionisti esterni le somme a disposizione del dirigente non dovranno, evidentemente, essere distribuite.