Quesiti e pareri

25/05/2009 Prot. 340/2009

Richiesta chiarimenti in merito alla quantificazione del fondo unico aziendale con particolare riferimento all'incremento da risorse destinate alla realizzazione di progetti specifici di gruppo.

QUESITO

 

L'art. 33 quinquies comma 1 del CCRL 24.12.2002, introdotto dall'art. 13 del CCRL 2008 recita "Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 41 del CCRL del 12 giugno 2000 il fondo unico aziendale è incrementato da risorse destinate alla realizzazione dei progetti specifici di gruppo, definiti all'inizio di ogni anno, finalizzati a rendere servizi aggiuntivi o ad implementare quelli esistenti nella misura massima di € 100,00 per ogni unità di personale in forza al 31/12 dell'anno precedente. Eventuali residui non utilizzati per detti progetti specifici incrementano le risorse destinate al salario di risultato". Il testo interpretativo sottoscritto in data 10 luglio 2008, al quesito 10 punto b) ha precisato che "....... l'incremento del FUA con risorse destinata alla realizzazione di progetti specifici costituisce un obbligo per le Amministrazioni, fermo restando che qualora dette risorse non siano utilizzate per i citati progetti specifici di gruppo, andranno ad incrementare le risrse destinate al salario di risultato".

Alla luce di quanto sopra indicato si chiede di conoscere:

  1. posto che la norma contrattuale prevede un'integrazione "... nella misura massima di € 100,00 per ogni unità di personale ..." è corretto che le organizzazioni sindacali in sede di stipula dei contratti decentrati impongano un'integrazione pari a € 100,00 per ogni unità di personale, a prescindere dall'attivazione o meno di progetti di gruppo? Se è corretta la posizione assunta dalle OOSS, qual è la norma contrattuale di supporto, tenuto conto che l'nterprestazione letterale del periodo, prevedendo una misura massima, implica necessariamente che possano esserci anche misure diverse e inferiori?
  2. eventuali progetti specifici di gruppo nonchè gli importi destinati al finanziamento degli stessi e la ripartizione delle risorse all'interno del gruppo devono essere preventivamente contrattati con le organizazioni sindacali oppure gli enti possono agire autonomamente?
  3. l'integrazione di cui trattasi ovvero le somme residue non utilizzate per progetti di gruppo incrementano le risorse destinate al salario di risultato. Dette risorse sono utili ai fini del raggiungimento della misura minima media di € 700,00 per ogni dipendente stabilita dall'art. 39 del CCRL 2000, come sostituito dall'art. 16 del CCRL 2008?

 

PARERE

 

 

Con riferimento alla Vs. nota prot,n. 687 del 20 marzo u.s. si fa presente quanto segue per ciascun punto del Vs. quesito.

1.   La volontà delle parti contrattuali, OO.SS. ed ARRS, al momento della conclusione dell’accordo del  21 maggio  2008, con riferimento all’art. 13, era stata quella di prevedere l’incremento del FUA nella misura fissa di euro 100,00 anche se poi, dall’effettiva stesura di questo articolo, se ne può dedurre interpretazioni diverse. A suffragare questa posizione vi è anche il fatto che al momento della predisposizione della tabella del costo contrattuale (allegati s ed n al contratto) l’importo preso a base di calcolo è appunto quello di euro 100,00 per ciascun dipendente. Con il testo interpretativo del 10 luglio 2008 si è fatto poi, come da Voi evidenziato, un ulteriore passo prevedendo l’obbligatorietà dell’incremento del FUA da risorse destinate alla realizzazione dei progetti anche nel caso in cui questi non siano realizzati e, nel verificarsi di questo caso, la destinazione dell’intera somma al salario di risultato.

 

2.   La predisposizione dei progetti specifici di gruppo, il finanziamento degli stessi e la ripartizione delle risorse all’interno del gruppo, rientrano nella piena autonomia gestionale dell’ente ed è sufficiente darne informazione alle OO.SS. rappresentative secondo il disposto dell’art. 9 del CCRL 2000.

 

3.   Il raggiungimento della misura minima media di euro 700,00 relativa al salario di risultato deve avvenire indipendentemente dal confluire sul salario stesso di risorse destinate alla realizzazione di progetti di gruppo.