Quesiti e pareri

02/08/2007

Quesito sul contratto collettivo regionale per la definizione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale appartenente alle categorie di tutti gli enti del comparto unico della Valle d'Aosta sottoscritto in data 9 novembre 2006. Precisazioni.

QUESITO

 

In relazione alla telefonata intercorsa e al quesito posto in data 2 gennaio 2007, nostro prot. n. 7, si precisa che i chiarimenti richiesti riguardano, in particolare, una domanda pervenuta in data 31 ottobre 2006 volta ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1 gennaio 2007. Alla dipendente era già stata accordata una trasformazione del rapporto dí lavoro a tempo parziale e a tempo determinato (1 luglio 2006 - 30 giugno 2007).

 

PARERE

 

Con riferimento al quesito, formulato con Vs. nota prot. n. 7 del giorno 02 gennaio 2007, si rassegnano, qui di seguito le seguenti osservazioni.
E’ necessario premettere che il contratto di cui in oggetto non contempla una generale disposizione transitoria; le uniche due previsioni, contenute negli articoli 10 ed 11, primo comma riguardano aspetti specifici dell’applicazione della nuova disciplina e, pertanto, per l’applicazione generale del nuovo contratto vale la previsione di cui all’articolo 11 primo comma che sancisce l’entrata in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione.
Venendo alla fattispecie rappresentata da codesta spett. Comunità montana (dipendente che ha presentato pochi giorni prima dell’entrata in vigore del nuovo contratto la domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale a valere per l’anno successivo) si deve necessariamente evidenziare che principio fondamentale in tema di successione nel tempo di normative contrattuali regolanti la medesima materia è quello della immediata applicazione della nuova disciplina anche ai rapporti in corso. Tale principio è stato sancito in modo inequivocabile anche dalla giurisprudenza che, seppure con decisione datata ma tuttora non smentita da nuovi orientamenti, ha affermato: “Il principio del diritto acquisito, destinato a risolvere, in mancanza di disposizioni transitorie, il conflitto insorgente tra due diverse discipline di una stessa situazione giuridica, non riguarda la successione di diverse regolamentazioni generali privatistiche dello stesso rapporto, che è invece retta dal principio della libera autonomia contrattuale e cioè dalle regole che disciplinano la successione dei contratti di diritto privato e che, per quanto riguarda i contratti collettivi e le regolamentazioni generali successive, sono ispirate al principio secondo cui, in mancanza di specifiche disposizioni transitorie, i nuovi contratti hanno immediata efficacia sostitutiva di quelli precedenti ed incidono sui rapporti di lavoro in corso.” (Cass. Civ., Sez. lavoro, n. 2.365 del giorno 01 aprile 1983).