Quesito relativo all'applicazione delle norme in materia di congedi parentali di cui all'art. 12 del CCRL 24/12/2002 in relazione all'obbligo di preavviso o di corresponsione dell'indennità sostitutiva in caso di dimissioni del lavoratore a tempo determinato.

Data:

16 febbraio 2010

Riferimenti:

Protocollo n. 62

QUESITO 

 

Una dipendente dell'ente nell'ambito dei servizi socio assistenziali, con contratto a tempo determinato scadente il 30 giugno 2008, ha presentato in data 27 dicembre 2007 le proprie dimissioni volontarie con decorrenza 01.01.2008; la dipendente all'epoca delle dimissioni fruiva del congedo parentale facoltativo di sei mesi, iniziato il 16.08.07 con termine il 15.02.2008.

Si chiede se la lavoratrice in questione è tenuta o meno al preavviso per la risoluzione del contratto.

 

PARERE 

 

In relazione alla problematica di cui in oggetto, di cui alla Vs. nota prot. 2481 del giorno 24 novembre 2009, si rassegnano le seguenti osservazioni.

La disciplina del congedo parentale facoltativo contenuta nell’articolo 12 del C.C.R.L. 24/12/2002 si riallaccia a quanto disposto anche dal D. lgs. n. 151/2001, nel quale, all’articolo 55 quinto comma, si dispone espressamente che in caso di dimissioni durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento la lavoratrice non è tenuta al preavviso. I periodi indicati dall’articolo 54 sono quelli di cui al Capo III dello stesso D. lgs. (astensione obbligatoria) nonché il periodo fino al primo anno di età del bambino. Il figlio della dipendente, come comunicato da codesto spett. Ente, all’epoca delle dimissioni era di età inferiore all’anno e, pertanto, la lavoratrice, nel caso segnalato, non era tenuta a fornire il preavviso.

 

Contratto correlato