Quesiti e pareri

15/06/2010 Prot. 232/2010

Quesito relativo all'applicazione dell'art. 38 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002 come rivisto dall'art. 13, comma 2 del C.C.R.L. 21 maggio 2008 in materia di indennità di rischio.

QUESITO

 

Con la presente si richiede di fornire chiarimenti in merito alle prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità fisica dei lavoratori, ai fini della definizione in sede di contrattazione integrativa decentrata delle figure professionali a cui corrispondere l'indennità di rischio. In particolare si richiede di chiarire se le mansioni di cuoca possono essere ricondotte alla fattispecie di cui sopra, nonché, eventualmente, quali altre figure professionali devono essere ricomprese nella casistica di cui trattasi.

 

PARERE

 

A riscontro di quanto richiesto con Vs. nota elettronica, trasmessaci dal CELVA con nota prot. 3209 del giorno 21 maggio 2010, si rassegnano le seguenti conclusioni.

L’attuale normativa contrattuale di primo livello citata in oggetto demanda alla contrattazione decentrata l’individuazione delle prestazioni lavorative che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale facendo salve le indennità di rischio già riconosciute presso l’ente.
E’ da rilevare, tuttavia, che al fine di individuare le attività potenzialmente rientranti tra quelle ammissibili alla corresponsione dell’indennità non è sufficiente limitarsi ad un’analisi nominalistica delle tipologie di lavoro ma occorre anche valutare le effettive funzioni svolte dal dipendente ed in quale misura.