Quesito relativo al fondo prestazioni tecniche per lavori pubblici di cui all'accordo per la definizione dei quadrienni normativi 2002/2005 - 2006/2009 e dei bienni economici 2006/2007 - 2008/2009 per il personale appartenente alle categorie di tutti gli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.

Data:

25 marzo 2009

Riferimenti:

Protocollo n. 205

QUESITO

 

 

 

In riferimento all'art. 17 dell'accordo in oggetto, si chiede di chiarire se la maggiorazione del 33% delle somme liquidate e da liquidare sugli incentivi maturati dal 01/01/2006, di cui al comma 2, è comunque riconosciuta nel caso la percentuale dell'incentivo  raggiunge già la quota massima del 2% dell'importo a base di gara (limite previsto nel medesimo articolo al comma 1).

 

 

 

PARERE

 

 

 

Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 930 del 2 febbraio u.s., si precisa che la definizione delle nuove percentuali di ripartizione del fondo per le prestazioni tecniche di cui al comma 1 dell’art. 17 del CCRL 21/05/2008 (in misura massima del 2% dell’importo a base di gara) non è ancora avvenuta in quanto non è stato sottoscritto il nuovo accordo disciplinante la materia previsto dallo stesso articolo.

In assenza del citato nuovo accordo per la definizione delle modalità e dei criteri per la ripartizione dei fondi per gli uffici tecnici rimane in vigore il contratto stipulato il 4/04/2002 che, all’art. 2 comma 3, fissa nella misura massima del 1,5% dell’importo posto a base di gara la percentuale da destinare alla costituzione del fondo per le prestazioni tecniche. Questa disciplina, che fissa la percentuale massima applicabile, va integrata con quanto stabilito dal  comma 2 dell’art. 17 CCRL 21/05/2008, che stabilisce che dalla data del 01/01/2006 fino alla sottoscrizione del nuovo accordo sulle somme liquidate o da liquidare deve essere riconosciuta la maggiorazione del 33%.

 

Contratto correlato