Quesito relativo ai compensi da pagare al dipendente il cui orario ordinario di lavoro sia articolato anche sulla domenica.

Data:

10 gennaio 2008

Riferimenti:

Protocollo n. 423

QUESITO

 

Con deliberazione della Giunta Municipale è stato approvato il verbale di concertazione per la determinazione dei criteri organizzativi per determinare l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'orario di lavoro dei dipendenti comunali. Sono stati nel contesto ritenuti i seguenti particolari settori di attività: area tecnico manutentiva e area di vigilanza. In particolare: l'orario del vigile urbano è articolato su cinque giorni settimanali nell'ambito della fascia oraria 8-18, nel periodo invernale (settembre-giugno) e 7-18 nel periodo estivo, con possibilità di articolazione su tutti i giorni della settimana qualora le esigenze organizzative lo richiedano.

L'orario estivo del vigile è il seguente:

Lunedì               8-12.30  14-17.30   ore 8

Martedì              8-12.30  14-17.30   ore 8

Mercoledì          RIPOSO

Giovedì              RIPOSO

Venerdì              7-12.30  14-17.30   ore 9

Sabato               9-11.30  14-16.30   ore 5

Domenica         9-11.30  14-17.30   ore 6

TOTALE ORE SETTIMANALI 36

Si chiede se:

- al vigile spetta la maggiorazione oraria di cui all'allegato A del contratto e l'indennità di turno festivo di cui all'art. 26 per il personale che, in quel giorno (domenica) presta attività lavorativa ordinaria;

 - o spettano al vigile altri compensi o recuperi?

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 3092 del 14/07/2008, di pari oggetto, si precisa che l’articolazione dell’orario di lavoro indicata prospetta un’ordinaria articolazione su cinque giorni settimanali con giorno non lavorativo e giorno di riposo usufruiti il mercoledì ed il giovedì al posto dei tradizionali sabato e domenica. Conseguentemente il lavoro svolto nei giorni di sabato e di domenica è ordinaria attività, da maggiorarsi per le ore svolte nella domenica con gli importi di cui alla tabella A del CCRL del 24/12/2002.

Per converso l’eventuale lavoro svolto nella giornata di mercoledì (giorno non lavorativo) è da retribuire con le misure orarie dei compensi per lavoro straordinario, mentre per quello eventualmente svolto nella giornata di giovedì (giorno di riposo settimanale) deve essere corrisposto il trattamento previsto dal comma 1 dell’art. 7 bis del CCRL del 2002.

Si precisa altresì che il lavoro derivante dal quadro di servizio prospettato nel quesito non può essere considerato turno in quanto non sono presenti e requisiti per considerarlo tale (attività lavorativa svolta nell’arco del mese con distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni, effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere e/o settimanali) sulla base dell’allegato del CCRL del 24/12/2002.

Si sottolinea infine che il servizio svolto il venerdì dalle ore 7.00 alle ore 8.00 comporta il diritto al percepimento della maggiorazione di cui alla richiamata tabella A.

Contratto correlato