Quesiti e pareri

Quesito interpretativo dell'art. 1 del testo relativo all'armonizzazione della parte normativa del personale dirigente del comparto unico della Valle d'Aosta in materia di permessi, congedi ed aspettative con la disciplina contenuta nel CCRL del 24/12/2002 relativo al personale delle categorie.

QUESITO

 (*)

Considerate le seguenti disposizioni contrattuali:
L'art. 50 "Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale" del C.C.R.L. del 24/12/2002 dispone che ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi sindacali di cui all'accordo relativo alla disciplina dei distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle Amministrazioni del Comparto Enti locali della Valle d'Aosta del 13/11/1998, compete la retribuzione di risultato che deve essere pari al valore medio della corrispondente posizione nell'ambito dell'ente di appartenenza.
L'accordo "ponte" del 11/2/2003 relativo all'armonizzazione della parte normativa per il personale dirigente del comparto unico regionale in materia di congedi, permessi ed aspettative, con la disciplina contenuta nel C .C.R.L. del 24/12/2002 relativo al personale delle categorie, ha disposto all'art. 1 che, a decorrere dal 1/1/2003 e nelle more della definizione della parte normativa per il personale dirigente del comparto unico regionale in materia di permessi, congedi ed aspettative, si applica, ove compatibile, la disciplina contenuta nel C.C.R.L. del 24/12/2002 relativo al personale delle categorie.
- Art. 5 "Trattamento economico" del C.C.R.L del 13/11/1998 relativo alla disciplina dei distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni del comparto enti locali della Valle d'Aosta, il quale recita:
"a) Sarà a carico dell'Amministrazione di appartenenza la spesa derivante da: 1) trattamento economico fondamentale dovuto ai dipendenti posti in distacco sindacale; 2) Retribuzione di posizione e/o di professionalità in godimento e relativi aggiornamenti; 3) Oneri contributivi a carico dell'Ente datore di lavoro sulle voci di cui ai punti 1) e 2)."
"b) Non sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza i compensi dovuti per lavoro straordinario, le indennità di trasferta, le indennità legate ai risultati raggiunti ed all'effettiva presenza in servizio".
- Art. 67 "Tutela del dirigente in distacco sindacale" - del C.C.R.L. del 27/9/2006 relativo al personale dirigenziale del comparto unico della Valle d'Aosta, elenca le indennità spettanti al dirigente che usufruisce dei distacchi sindacali a tempo pieno, ivi compresa la retribuzione di risultato nella misura media prevista dal singolo ente per la corrispondente fascia di riferimento.
Considerato che il C.C.R.L. del 27/9/2006 concerne il periodo 1/1/2002 – 31/12/2005 e che gli effetti giuridici del medesimo decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione indicata nel contratto, al fine di definire esattamente la disciplina relativa alle posizioni di distacco sindacale dei dipendenti regionali con qualifica dirigenziale, si chiede di conoscere se codesta Agenzia ritiene che nell'art. 1 dell'accordo "ponte" del 11/2/2003 siano contemplate anche le posizioni di distacco sindacale e di voler confermare che la spesa relativa al trattamento economico accessorio dei dipendenti posti in distacco sindacale compete al soggetto che utilizza il dipendente medesimo e, nel caso di specie, all'organizzazione sindacale.

 

 

PARERE

 

La dizione usata nel testo stralcio di cui in oggetto pare certamente ampia in quanto sancisce l’applicabilità ai dirigenti delle norme contenute nel
C.C.R.L. del 24 dicembre 2002 in materia di permessi, congedi e aspettative. Non essendovi ulteriori specificazioni non sembra possano esservi argomenti per sostenere che i distacchi sindacali esulino dall’applicazione del detto accordo. Per quanto concerne la competenza circa il pagamento del trattamento economico accessorio, si consideri in primo luogo che le norme in materia di tutela del dirigente in distacco sindacale sono contenute nell’articolo 67 del vigente C.C.R.L. che ricalca in gran parte quanto già stabilito dall’articolo 50 del C.C.R.L. del 24 dicembre 2002. Atteso che entrambi i contratti collettivi sopraccitati sono intervenuti tra le Amministrazioni facenti parte del comparto unico e le OO.SS. rappresentanti dei lavoratori è evidente che gli obblighi contemplati nelle disposizioni contrattuali fanno capo alle Amministrazioni stesse e, pertanto, quanto indicato dal già citato articolo 67 non può che competere all’Amministrazione presso la quale il dipendente risulta incardinato.