Quesiti e pareri

Quesito in merito alla fruizione del riposo compensativo per attività prestata in giorno festivo articolo 7 bis del CCRL 2412.2002

QUESITO

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Una dipendente dell'ente nell'ambito dei servizi socio assistenziali, presta servizio in struttura con contratto di lavoro a tempo parziale verticale al 50%, concesso su istanza dell'interessata, con orario di lavoro articolato su due settimane, per 35 ore complessive. ln particolare l'articolazione dell'orario di norma prevede nella prima settimana la prestazione del. servizio nei giorni di mercoledì e giovedì, al mattino per 14 ore complessive e nella seconda settimana nei giorni di venerdì e sabato mattina, nonché domenica nel pomeriggio per complessive 21 ore.
Posto che l'articolo 7 bis, comma 6 del CCRL 24.12,2002 prevede il riconoscimento di un giorno a titolo di recupero di festività, qualora la festività ricada in un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, si chiede di sapere quali siano ì diritti della dipendente nel caso sopradescritto, nel 'ipotesi in cui le festività ricadano in giorno per lei non lavorativo.
Convenuto che alla dipendente spetta il recupero di eventuali festività coincidenti con i giorni sopra indicati per cui è prevista attività lavorativa parrebbe, a nostro avviso, discriminante nei confronti dei dipendenti che prestano servizio a tempo pieno, riconoscere alla dipendente recupero di festività in qualunque giorno ricadano, anche se al di fuori dei giorni di servizio.

 

PARERE

 

Riscontrando la nota prot. n. 89 in data 12 gennaio 2007 di codesta spett. Comunità montana, si rassegnano, qui di seguito, le seguenti osservazioni.
E’ necessario, in primo luogo, rammentare che l’articolo 5, primo comma del recente nuovo contratto in materia di part-time del 9 novembre 2006 dispone che “Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.”.
Fatta la suddetta premessa, bisogna, di conseguenza, analizzare il dettato del sesto comma dell’articolo 7bis, per decidere se le disposizioni in esso contenute siano o non applicabili al rapporto a tempo parziale del quale sta beneficiando la dipendente di codesta spett. Comunità montana. La norma sancisce la possibilità di ottenere un giorno di recupero festività allorquando questa coincida col giorno di riposo settimanale o non lavorativo del dipendente e semprechè si tratti di strutture con orario di lavoro articolato anche sui giorni festivi e la festività cada in uno dei giorni dal lunedì al venerdì.
Si noti che la norma parla espressamente di “giorno di riposo o non lavorativo” e non di “giorni di riposo o non lavorativi” e, ad avviso di questa Agenzia, esprimendosi in tal senso fa riferimento ad una tipologia di lavoro che si sviluppa su tutta la settimana e, quindi, presumibilmente, con un solo giorno di riposo o non lavorativo infrasettimanale quale il tempo pieno. La dipendente, però, beneficia di un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale al 50% che comporta limitate presenze settimanali di sette ore cadauna (in una settimana mercoledì e giovedì mattina e nella settimana successiva venerdì e sabato mattina nonché domenica pomeriggio) e non pare, pertanto, ricadere nella previsione di cui al sesto comma dell’articolo 7bis del C.C.R.L. 24 dicembre 2002 per la semplice ragione che non ricorrono (né possono ricorrere) i presupposti per il beneficio del recupero della festività caduta in giorno di riposo settimanale o non lavorativo poiché i giorni in cui la dipendente non risulta presente al lavoro non possono definirsi né di riposo né non lavorativi, trattandosi, più semplicemente, di giorni che per contratto non contemplano sistematicamente la prestazione lavorativa.