Quesito in merito alla concessione di permessi retribuiti per visite mediche ed accertamenti.

Data:

12 settembre 2010

Riferimenti:

Protocollo n. 609 / Obsoleto obsoleto

 

QUESITO

 (*)

Considerato che gli artt. 9 del C.C.R.L. 24/12/2002 e 5 del C.C.R.L. 21/05/2008 prevedono la possibilità per il dipendente di usufruire di 18 ore annuali di assenze giustificate retribuite per visite mediche, prestazioni sanitarie e/o specialistiche o esami clinici, ove non sia oggettivamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di lavoro, si richiede a Codesta Spett.le Agenzia, un parere in merito alla possibilità di concedere i summenzionati permessi retribuiti (per un massimo di 9 ore annue) ad un dipendente assunto part-time al 50% con il seguente orario:

lunedì, martedì, mercoledì h 9,00-12,30
giovedì h 8,30-12,30 h 13,00-16,30

 

PARERE

 

Per quanto enunciato all’art. 5 comma 1 del CCRL 9 novembre 2006 sul part-time, al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e peculiarità del suo svolgimento. Il riproporzionamento dei permessi retribuiti per visite mediche è espressamente previsto per il part-time verticale dall’art. 5, comma 6, dello stesso contratto ed avviene anche per il part-time di tipo orizzontale in quanto gli stessi sono fruiti e computati ad ore e, di conseguenza, risultano legati alla giornata lavorativa.
 
Per quanto concerne il caso specifico presentato, si conferma quanto già da Voi anticipato nella richiesta, vale a dire che quando non sia oggettivamente possibile effettuare al di fuori dell’orario di lavoro visite mediche, prestazioni sanitarie e/o specialistiche o esami clinici, come previsto dall’art. 9 del CCRL 24/12/2002 come sostituito dall’art. 5 del CCRL 21/05/2008, questi devono essere autorizzati durante l’orario stesso non rilevando il fatto che il dipendente è assunto con contratto di lavoro part-time 50%, ferma restando, tuttavia, la necessità di certificare l’impossibilità di effettuare le visite e/o le prestazioni anzidette fuori dell’orario di lavoro.

Contratto correlato