Quesito in merito all'applicazione delle norme in materia di progressione orizzontale introdotte dal CCRL 21 maggio 2008.

Data:

12 novembre 2008

Riferimenti:

Protocollo n. 510

QUESITO

 

Art. 25 - Valutazione negativa e procedimenti disciplinari.

Si chiede di chiarire le modalità di applicazione  dell'art. 25 ed, in particolare, i seguenti aspetti:

1. Tale articolo si applica a tutte le progressioni orizzontali o solo a quelle tra la terza e la quarta posizione economica?

2. Cosa si intende per valutazione annuale? Solo quella dell'ultimo anno o tutte le valutazioni che il dipendente ha conseguito nella sua carriera lavorativa?

3. Cosa si intende per ritardo di un anno nei tempi di applicazione della progressione orizzontale? Il dipendente partecipa comunque alla formazione della graduatoria ma pur essendo collocato in posizione utile per l'accesso alla quarta posizione retributiva non percepisce la retribuzione spettante per quell'anno, ma la percepirà al 1° gennaio dell'anno successivo (in tal caso quanto non erogato incrementerebbe il salario di risultato), oppure significa che se nell'anno precedente ha avuto una sanzione disciplinare o una valutazione inferiore ai 6/10 non partecipa alla formazione della graduatoria e parteciperà l'anno successivo (con il rischio di non accedere più perchè difficilmente si troveranno le risorse per garantire la nuova posizione retributiva?

Si richiede, di conseguenza, come trattare i seguenti casi:

- un dipendente a tempo indeterminato con un'anzianità di 20 anni ed un'unica sanzione disciplinare (es. rimprovero scritto) riportata nell'anno oggetto di valutazione può essere ammesso alla procedura di progressione e alla conseguente graduatoria?

- un dipendente con 5 anni di anzianità e sanzioni disciplinari riportate nei primi quattro anni di servizio, ma senza nessuna sanzione nell'anno oggetto di valutazione, potrà accedere alla procedura?

 

Art. 20 - Fondo per la progressione orizzontale.

Si richiede come finanziare le progressioni orizzontali già acquisite qualora le disponibilità del fondo costituito presso l'Ente risultino successivamente insufficienti. Tale ipotesi si può verificare, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- di un dipendente assunto in corso d'anno tramite mobilità esterna e che è già stato inquadrato nella IV posizione retributiva dell'Ente di appartenenza;

- qualora il fondo costituito annualmente subisca una diminuzione rispetto a quello dell'anno precedente.

Si richiede inoltre cosa si intenda, al comma 3, per dipendente "in servizio" al 31.12. Si intende il personale "in forza" al 31.12 o solo il personale effettivamente in servizio (escluso quindi il personale assente per maternità, ferie, malattia, ....)?

 

PARERE

 

Facendo seguito alla Vs. nota prot. n. 5248 del giorno 16 ottobre 2008, si rassegnano le seguenti osservazioni.

 

In relazione a quanto richiesto circa l’applicazione dell’articolo 25 si deve necessariamente evidenziare che l’ambito di applicazione della norma comprende tutte le progressioni orizzontali in quanto non vi sono disposizioni che esonerano quelle tra la prima e le seconda e tra la seconda e la terza e, al contrario, poiché l’articolo 19 sancisce espressamente che alle relative procedure partecipa il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (comma secondo) e che la progressione dalla prima alla seconda e dalla seconda alla terza è subordinata alla valutazione positiva (comma terzo). Si noti, inoltre, che lo stesso articolo 19, terzo comma stabilisce espressamente che il lavoratore fruisce delle progressioni quando abbia ottenuto per tutti gli anni di riferimento (due per la prima - tre per la seconda) una valutazione positiva pari ad almeno 6/10 del punteggio massimo.

 

Relativamente all’incidenza della valutazione negativa sui tempi delle progressioni dalla terza alla quarta posizione retributiva, si tenga presente che il disposto di cui all’articolo 25 del C.C.R.L. 21 maggio 2008 deve essere letto in correlazione con quello degli articoli 19, 23 e 24.

In primo luogo, però, si evidenzia che il previsto ritardo di un anno nelle progressioni orizzontali sta a significare che se il dipendente ha avuto una sanzione disciplinare o una valutazione inferiore a 6/10 non partecipa alla formazione della graduatoria e parteciperà l’anno successivo.

 

Per quanto concerne, poi, le sanzioni disciplinari, limitatamente per il passaggio dalla terza alla quarta posizione retributiva, il testo dell’articolo 25, secondo comma, non pare lasciar spazio a dubbi in quanto fa riferimento alle sanzioni riportate nell’anno, ferma restando la partecipazione alle graduatorie per l’ammissione alla quarta progressione.

 

Relativamente all’applicazione dell’articolo 20 (fondo per la progressione orizzontale) in particolare per quanto concerne la carenza di fondi sopravvenuta si deve evidenziare che il principio generale previsto dalla disciplina contrattuale subordina l’attribuzione delle posizioni retributive al limite delle risorse finanziarie disponibili e che da ciò consegue che se non vi sono fondi sufficienti a coprire tutte le progressioni procede unicamente fino alla capienza dei fondi stessi.

 

Nel caso specifico del dipendente, transitato da un ente ad un altro per mobilità essendo già in possesso della quarta posizione presso l’ente di provenienza, qualora non vi siano risorse sufficienti presso l’ente di destinazione, le stesse sono a carico dell’ente di destinazione fino al riassorbimento mediante ricostituzione di adeguate disponibilità sul fondo a seguito, ad esempio, di collocamenti a riposo secondo il disposto degli artt. 20, 21 e 22.

 

Analoga soluzione si deve adottare anche nel caso specifico di sopravvenuta carenza di fondi.

 

Per quanto concerne, poi, la valenza da attribuire all’espressione “dipendenti in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente” è evidente che nel novero dei dipendenti da computare rientrano tutti i dipendenti che occupano posti individuati dalla dotazione organica e che, pur assenti, hanno diritto alla conservazione del posto.

 

Venendo, infine, alla modalità di valutazione dell’esperienza acquisita per i dipendenti a tempo parziale è da segnalare che l’argomento verrà affrontato in una prossima riunione con la presenza anche delle OO.SS. e che presumibilmente verrà sottoscritta un’interpretazione congiunta con le stesse.

 

Contratto correlato