Quesiti e pareri

24/09/2010 Prot. 409/2010

Quesito in merito all'applicazione dell'articolo 16 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002 circa la sospensione dell'aspettativa per motivi personali in caso di infortunio.

 

QUESITO

 

Un dipendente di questa amministrazione, su propria richiesta, è stato autorizzato a fruire di un periodo di aspettativa non retribuita, contemplata dall'art. 16 del C.C.R.L. 24.12.2002, per il periodo 01.07.2010/31.08.2010, precedentemente all'infortunio, accaduto allo stesso in data 11.06.2010 e che ne ha determinato l'inabilità sino al 18.07.2010 compreso.

Per quanto sopra, non trovando una qualsiasi norma contrattuale e/o legislativa che regoli il caso, si richiede di voler chiarire se l'infortunio sospenda o meno l'aspettativa non retribuita già autorizzata.

Questa amministrazione ritiene che il periodo di aspettativa possa essere annullato o posticipato previa richiesta dell'interessato, contrariamente ai periodi di malattia.

 

PARERE

   

E’ necessario rilevare che la problematica concernente la sospensione dell’aspettativa per motivi personali di cui all’art. 16 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002 ha già formato oggetto di precedente parere rilasciato da questa Agenzia col n. 757 in data 17 novembre 2009 e rinvenibile sul sito ARRS www.arrsvda.it nella sezione “quesiti e pareri” alle voci “aspettativa” e “malattia”. In detto parere si evidenzia che la disciplina dell’aspettativa per motivi personali non prevede la sospensione in caso di malattia o ricovero o infortunio e si conclude sottolineando che in mancanza di espressa previsione come è previsto, invece, nel caso delle ferie (si veda l’art. 1bis, comma 9 del C.C.R.L. 21 maggio 2008 che ha sostituito l’art. 3 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002) non è possibile ipotizzare la sospensione.

Nel caso in esame, tuttavia, non essendo ancora in corso di fruizione il periodo di aspettativa concesso, pare possibile posticiparne il godimento al momento in cui il dipendente avrà terminato il periodo di ricovero ospedaliero, previo rinnovo della domanda e relativo assenso dell’ente.