Quesiti e pareri

04/09/2010 Prot. 137/2010 obsoleto

Quesito in merito all'applicazione dell'articolo 1 del CCRL 09 ottobre 2009 in materia di decurtazioni in caso si assenza per malattia.

QUESITO

 (*)

Si chiede di indicare:

1) Cosa si intende per "trattamento economico", ai sensi dell'art. 1 c. 1 dell'accordo in oggetto;

2) E' da intendersi come "trattamento economico" qualsiasi trattamento fondamentale e accessorio, ai sensi dell'art. 36 del CCRL 21/05/2008;

3) L'importo da decurtare come assenza per malattia sullo stipendio è da considerare come una "trattenuta sindacale" pertanto da detrarre sul netto dello stipendio)

4) l'importo da decurtare come assenza per malattia, nel caso in esempio, è da trattenere una volta all'anno sul salario di produzione del dipendente?

 

PARERE

 

 

In merito alla richiesta di parere formulata da codesto spett. Ente con nota prot. 1700 in data 02 aprile 2010, si rassegnano le seguenti osservazioni.

Devesi necessariamente segnalare che parte dei quesiti di codesto spett. Ente trovano già risposta in più di un parere rilasciato dalla scrivente Agenzia; detti pareri sono rinvenibili sul sito dell’Agenzia stessa www.arrsvda.it nella sezione “Quesiti e Pareri”, alla voce “malattia”.

In particolare si segnalano i seguenti pareri:

-      n. 758 del 17/11/2009;

-      n. 31 del 27/01/2010;

-      n. 33 del 28/01/2010;

-      n. 106 del 17/03/2010;

-      n. 125 del 31/03/2010.

Al fine, comunque, di garantire un concreto supporto a codesto spett. ente si ritiene di rispondere puntualmente alle domande formulate.

Relativamente ai due primi quesiti, si segnala che è la stessa la norma contrattuale (art. 1 C.C.R.L. 08/10/2009) a specificare cosa debba intendersi, per le finalità che qui interessano, per “trattamento economico”; infatti, proseguendo nella lettura del disposto si legge “… il trattamento economico è ridotto, per ogni giorno di assenza, di 1/360 del valore medio del salario di risultato corrisposto nell’anno precedente a ciascuna posizione economica oltre ad 1/30 ovvero 1/360 –a seconda che si tratti di indennità mensili o annuali- delle altre indennità fisse e ricorrenti comprese nel trattamento accessorio.…”.

Per trattamento economico si deve intendere, quindi, quanto indicato dall’articolo 36 del C.C.R.L. 21 maggio 2008, nel quale si constata che la retribuzione si suddivide nelle due categorie del “trattamento fondamentale” e del “trattamento accessorio”. Fermo restando che il trattamento fondamentale non è intaccato dalle assenze per malattia, le trattenute si operano sul valore medio del salario di risultato (non esiste nei nostri contratti il salario di produzione) e sulle indennità fisse e continuative del trattamento accessorio. Per indennità fisse e continuative si devono intendere tutti quei compensi pagati, sulla base di espresse previsioni contrattuali, in misura predeterminata ed invariabile (fissità) e sempre corrisposti nel corso dell’anno (continuità) prescindendosi dalla presenza in servizio.

Relativamente agli altri due dubbi si ritiene che la trattenuta debba operarsi sul lordo e che le trattenute devono essere operate sulla prima busta paga utile successiva al periodo di malattia.