Quesiti e pareri

10/10/2003

Quesito in merito all'applicazione dell'art. 12 del CCRL comparto pubblico impiego - congedo parentale.

QUESITO

 

Con la presente si chiede di conoscere come debba applicarsi l'art.12, comma 4 del contratto collettivo regionale del pubblico impiego siglato il 24.12.2002, nel caso di un dipendente comunale a tempo indeterminato che richieda di godere del congedo parentale per i primi 30 giorni, nel caso di astensione facoltativa, per due figli minori, uno di età inferiore a tre anni e uno superiore a tre anni e inferiore a otto.
Nella fattispecie spetta la retribuzione al 100% anche per il figlio di età superiore ai tre anni e inferiore agli otto?
Si richiede tale specificazione in quanto l'ARAN commentando l'analoga norma a livello contrattuale nazionale ha dichiarato che, a differenza di quanto sembrerebbe evincersi dalla lettura testuale della stessa e analogamente per quella regionale, che nel caso prospettato è necessario in ogni caso verificare il reddito individuale del soggetto interessato, in quanto tale presupposto è specificamente dettato dalla normativa sui congedi parentali, valida per tutti i lavoratori sia essi pubblici che privati.
Si allega al riguardo la norma contrattuale vigente a livello nazionale e il parere dell'ARAN del 6.12.2001, peraltro facilmente consultabile sul sito telematico di tale ente
www.aranagenzia.it.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 4662 del 10.10.2003, di pari oggetto,  si precisa innanzitutto che il trattamento economico nel caso di fruizione di un periodo di congedo parentale è stato disciplinato nel contratto regionale (CCRL 24.12.2002) in modo diverso dalla norma nazionale (CCNL 14.09.2000) per cui si giunge a conclusioni diverse rispetto a quelle enunciate nel parere ARAN da Voi allegato: la fattispecie di un dipendente comunale a tempo indeterminato che richieda di godere di un periodo di astensione facoltativa per un figlio di età inferiore ai tre anni oppure per un figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni, se trattasi in entrambi i casi dei primi trenta giorni di astensione, la retribuzione sarà intera con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute (art. 12 c. 4 CCRL 24.12.2002). Solo nei giorni successivi di astensione, se goduti, dovrà essere applicata la riduzione stipendiale di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo.