Quesiti e pareri

quesito in merito all'applicazione degli articoli 25 (sistema di valutazione), 58 e 63 (retribuzione di posizione per i Dirigenti del Casinò) del contratto riguardante il personale della qualifica unica dirigenziale del 27 settembre 2006.

QUESITO

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Con riferimento all'oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti in ordine a:
la decorrenza del sistema di valutazione dei dirigenti (articolo 25), che sembrerebbe partire dal 2007, dato il tenore dell'articolo 27, comma 10, relativo alla fase di accertamento e dato che la valutazione avviene annualmente;
l'eventuale inclusione degli importi discendenti dalla maggiorazione del 30 per cento di cui all'articolo 63 nell'importo di cui all'articolo 58 che sembrerebbe porre un limite onnicomprensivo.

 

PARERE

 

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti concernente gli articoli di cui in oggetto e formulata con Vs. nota prot. 34654/U.P. in data 31 ottobre 2006, si segnala quanto segue.
Relativamente alla decorrenza del sistema di valutazione dei dirigenti si deve necessariamente sottolineare in primo luogo che il contratto di cui in oggetto risulta sprovvisto di una norma transitoria generale che disponga in merito efficacia delle disposizioni in esso contenute rispetto ai procedimenti in corso, ragione per la quale vige quanto previsto all'articolo 2, primo comma del contratto stesso, il che equivale a dire che dette disposizioni trovano applicazione a decorrere dal giorno 28 settembre 2006. A ciò si aggiunga quanto previsto dall'articolo 69 che espressamente sancisce il venir meno dalla data di stipulazione delle norme di carattere pubblicistico ancora in applicazione.
Vi è da rilevare, però, che il contratto prevede anche norme che paiono autorizzare un’applicazione differita delle norme in esame: infatti l’articolo 25, primo comma del C.C.R.L. 27 settembre 2006 prevede che “Gli enti con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione anche a quanto previsto dall’art. 22 della L.R. n. 45/1995 costituiscono organi di controllo (nucleo o commissione) cui è demandata la competenza esclusiva in materia di valutazione dei dirigenti e definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dai dirigenti …”. Inoltre, l’articolo 25, terzo comma sancisce espressamente che “la valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico. …”. Sembra, quindi, che, sulla base delle disposizioni sopraccitate, si possa addivenire ad un’applicazione delle norme concernenti la valutazione dei dirigenti a decorrere dal 2007  sia in quanto per poter procedere alla detta valutazione sono necessari strumenti con i quali concretamente gestire i procedimenti ad essa relativi sia perché una valutazione definita espressamente annuale mal si concilierebbe (con riferimento al 2006) con la valutazione effettuata in base alle norme preesistenti fino al 27 settembre ed in base alle nuove (che fra l’altro differiscono dalle precedenti soprattutto per gli elementi da considerare per la formulazione del giudizio) a decorrere dal giorno 28.
Per quanto concerne, invece, i chiarimenti circa l'applicazione dell'articolo 58 in correlazione a quanto previsto dall'articolo 63 (norma speciale per il Casinò) pare, dato anche il tenore letterale della norma, che la maggiorazione fissa del 30% di cui al citato articolo 63, sia da ritenersi una sorta di indennità legata al particolare status di dipendente che presta la propria opera all’interno della Casa da gioco e, di conseguenza, non rientrante nel conteggio contenuto nell’articolo 58.