Quesito in merito all'applicabilità dell'art. 4 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 423 in materia di pagamento al coniuge superstite o ai figli dell'intera mensilità in caso di decesso del dipendente.

Data:

27 aprile 2009

Riferimenti:

Protocollo n. 271

Argomenti

QUESITO

 

L'art. 4 (trattamento economico dell'ultimo mese di servizio) del DPR 30 giugno 1972, n. 423 recita testualmente: "In caso di decesso di dipendente statale in attività di servizio è corrisposta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli, con le modalità di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, l'intera mensilità del trattamento economico  spettante alla data di morte".

La suddetta disposizione legislativa è applicabile, per analogia, anche al personale degli enti locali ?

 

PARERE

 

A riscontro della Vs. nota elettronica, trasmessaci per competenza dal CELVA con nota prot. n. 458 in data 27 gennaio 2009, si evidenzia quanto segue.

L’attuale corpus contrattuale del comparto unico nulla prevede circa la corresponsione agli eredi dei corrispettivi spettanti al dipendente deceduto e, di conseguenza, non pare applicabile estensivamente la norma richiamata da codesto spett. Ente.

 

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