Quesiti e pareri

13/06/2008 Prot. 300/2008

Quesito in merito al trattamento economico per il congedo biennale per assistenza a persone disabili ex D.Lgs. n. 151/2001

QUESITO

 

In riferimento al c. 5 dell'art . 42 del D.Lgs 26.3.2001, n. 151 il quale recita "durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione ..... " Si chiede dl precisare quali siano gli elementi da contemplare per la determinazione di tale indennità, in particolare se si debbano considerare solo gli elementi base della retribuzione (stipendio base, indennità integrativa speciale e indennità di bilinguismo) oppure se alla determinazione di tale indennità concorrano anche gratifiche, premi, indennità ecc. (ad esempio indennità dl turno) presenti nell'ultima retribuzione del dipendente. Il medesimo comma recita inoltre "durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 5 febbralo 1992, n. 104 .... ". A tal proposito si chiede un chiarimento sul significato,  e conseguentemente, sull'applicazione di tale disposizione.

 

PARERE

 

Facendo seguito a quanto richiesto da codesta spett. Comunità montana con nota elettronica indirizzata al C.P.E.L. e da quest’ultimo trasmessa a questa Agenzia, è necessario premettere che i quesiti posti, concernendo in larga parte l’applicazione di leggi, esulano dalla competenza dell’A.R.R.S. ma che, in un’ottica di fattiva collaborazione, si ritiene di fornire comunque le indicazioni richieste fermo restando che le stesse hanno valore puramente limitato al fatto di rappresentare l’opinione di questa Agenzia.

Venendo, pertanto, al primo dei quesiti è necessario rammentare che i permessi di cui all’articolo 42, quinto comma del D. lgs. N. 151/2001 (T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) consistono nel possibilità di fruizione di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni durante i quali il dipendente, ex art. 4 secondo comma della legge n. 53/2000:

a)    non ha diritto alla retribuzione;

b)    non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa,

c)    non vede computato il periodo di congedo nell’anzianità di servizio né a fini previdenziali;

d)    può beneficiare di un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione nei limiti di quanto previsto dal sopraccitato articolo 42 del D. lgs. n. 151/2001.

Sulla base di quanto sopra riportato pare quindi che l’indennità di cui al citato articolo 42 non possa consistere nell’attribuzione di tutti i cespiti che compongono la busta paga ma che, a tale proposito, si debba fare riferimento alla nozione di retribuzione contenuta nell’articolo 55 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002, con particolare riferimento alla previsione di cui al secondo comma, lettera “c”.

 Nel caso dell’indennità specificamente citata nella nota di codesta Comunità montana (turno) non pare, pertanto, sostenibile la corresponsione della medesima anche in virtù dell’espresso disposto di cui all’articolo 26, nono comma del C.C.R.L. 24 dicembre 2002 nel quale espressamente si prevede: “L’indennità di cui al comma 8 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.”. E’, infatti, di tutta evidenza che se il dipendente sta usufruendo del congedo “de quo” non può contemporaneamente risultare in servizio né, tantomeno, “turnare”; volendo fare altri esempi anche l’indennità di maneggio valori e quella di rischio (articoli 37 e 38 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002) rappresentano altri casi tipici di cespiti la cui corresponsione è legata all’effettiva presenza in servizio del dipendente. A conferma di quanto appena esposto, si vedano anche gli articoli 10 e 11 del Contratto collettivo decentrato dell’Amministrazione regionale 29 aprile 2004 nei quali si dispone testualmente che dette indennità sono indissolubilmente legate all’effettiva presenza in servizio e che qualsiasi assenza ne comporta la riduzione.

Per quanto concerne il secondo aspetto interpretativo, sempre relativo all’articolo 42, quinto comma del D. lgs. n. 151/2001, evidenziato da codesta Comunità montana, non pare che la disposizione legislativa sia poco chiara o di difficoltosa applicazione in quanto se la norma dispone che “… durante il periodo di congedo i genitori non possono fruire dei benefici di cui all’articolo 33, comma 1 del presente testo unico e all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.” pare unicamente introdurre un meccanismo alternativo per il quale le due tipologie di permessi non possono cumularsi con quelle di cui al D.Lgs. n. 151/2001 e, pertanto, il dipendente deve utilizzare unicamente uno degli istituti messi a sua disposizione dalla normativa.