Quesito in merito al part-time

Data:

20 giugno 2002

Riferimenti:

Obsoleto obsoleto

Argomenti

QUESITO

 (*)

Un dipendente classificato in posizione C1 ha manifestato la volontà di trasformazione temporale del proprio orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Premesso che:
- la dotazione organica di questo Ente prevede 3 posti nella posizione C1 di cui uno nell'area amministrativa con rapporto di lavoro part-time pari al 75% e due nell'area tecnica manutentiva;
- il limite percentuale del 25% dell' art. 3, comma 2, del testo accordo per la disciplina del part-time, si riferisce alle sole unità di personale a tempo pieno previste nella dotazione organica;
- lo stesso art. 3, comma 13, fa riferimento, ai fini delle risultanze del contingente massimo del 25%, anche al personale già in part-time ai sensi della normativa previgente il presente accordo.

 
Allo scopo si richiede:

 
1) E' possibile la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nella posizione C1 per il periodo temporale minimo previsto dal testo accordo?
2) Qualora la risposta sia negativa è possibile, a livello di contrattazione di settore, prevedere che il limite percentuale del 25% sia riferito a singoli profili professionali nell'ambito delle diverse aree della dotazione organica?
3) L'eventuale modifica nella pianta organica dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo part-time deve essere eseguita nel rispetto del limite percentuale del 25% nell'ambito di ogni posizione?

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 2753 del 20/06/2002, di pari oggetto, si precisa quanto segue:
1) a seguito dei chiarimenti forniti per via telefonica sulla composizione della dotazione organica (n. 2 posti a tempo pieno e n. 1 posto part-time al 75%, nella posizione C1), non è possibile alcuna altra trasformazione da tempo pieno a tempo parziale nella stessa posizione;
2) la contrattazione di settore, come prevede l'art. 3 comma 2 ultimo periodo dell'accordo sul part-time, può articolare la percentuale del 25% di posti della dotazione organica di personale a tempo pieno a livello di singoli profili professionali contenuti nelle posizioni e nei servizi e/o strutture organizzative, ipotesi però non disciplinata dagli accordi di settore vigenti;
3) la terza domanda si presenta non chiara nella formulazione: se ci si riferiva a modificazioni da tempo pieno a tempo parziale si precisa che esse debbono rispettare il limite del 25% della dotazione organica di personale a tempo pieno nell'ambito di ciascuna posizione (riferimento all'art. 3 comma 2 primo periodo).

 

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