Quesito in materia di indennità di turno.

Data:

18 maggio 2010

Riferimenti:

Protocollo n. 193

QUESITO

 

 A seguito di istanza da parte delle organizzazioni sindacali e di alcuni dipendenti in ordine al calcolo dell'indennità di turno di cui all'art. 26 del CCRL 24.12.2002, si richiede se tale indennità debba essere corrisposta considerando quale unità minima di misura per il pagameno l'ora intera oppure il periodo di effettiva prestazione dell'attività lavorativa. Ad esempio in caso di orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti l'indennità deve essere corrisposta per 7 ore oppure per 7 ore e 12 minuti?

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 13543 del 27 aprile 2010, di pari oggetto, si precisa che l’unità temporale da considerare per  il pagamento del turno è l’effettivo tempo di lavoro prestato; ciò in forza del combinato disposto dei commi 8 e 9 dell’art. 26 del CCRL 24/12/2002 così come sostituito dall’art. 3 del CCRL 04/08/2004 i quali sanciscono che al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro e che questa indennità è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione in turno.

Le modalità di determinazione delle eventuali frazioni orarie da  retribuirsi sono demandate alla competenza dei singoli enti sulla base della propria autonomia gestionale in materia di organizzazione del lavoro.

 

Contratto correlato