Quesito circa la decurtazione del trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia ex art. 71, c. 1 del D.L. n. 112/2008 come convertito in L. n. 133/2008 e successive modificazioni.

Data:

16 maggio 2011

Riferimenti:

Protocollo n. 420

 

QUESITO

  

Con la presente si richiede di precisare le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni in legge 133/2008 e successive modificazioni e integrazioni in merito alla riduzione del trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia rispetto a sottoindicati emolumenti:

- L'indennità dell'area di vigilanza pari a Euro 1.500,00 annue pari a Euro 125 mensili (così denominata e stabilito l'importo rif. prot. 251 del 21/05/2008, all'articolo 13 che ha previsto l'inserimento dell'art. 33 sexies e precisamente l'emolumento di cui al comma g) va ridotta per i primi 10 giorni di malattia?

- L'indennità operatori dell'area di vigilanza municipale di Euro 970,00 annue pari a Euro 80,83 mensili "a titolo di integrazione tabellare" (così denominata e stabilito l'importo rif. prot. 251 del 21/05/2008 all'articolo 13 che ha previsto l'inserimento dell'articolo 33 sexies e precisamente l'emolumento di cui al comma h) va ridotta per i primi 10 giorni di malattia?

   

PARERE

    

E’ necessario premettere che il quesito posto, concernendo l’applicazione di norme di legge, esula dalla competenza dell’ARRS ma che, in un’ottica di fattiva collaborazione, si ritiene di fornire comunque le indicazioni richieste fermo restando che le stesse hanno valore limitato al fatto di rappresentare unicamente l’opinione di questa Agenzia.

La disposizione di cui all’art. 71 del D.L. n. 112/2008 sancisce che al dipendente pubblico assente per malattia nei primi 10 giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

La circolare n. 7/2008 del Dipartimento della funzione pubblica ha chiarito che “… si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, degli eventuali assegni ad personam …” ed ha anche specificato che “Per la qualificazione delle voci retributive, le amministrazioni dovranno comunque fare riferimento alle eventuali definizioni fornite dai contratti collettivi per ciascun comparto o area di riferimento.”.

Analizzando, quindi, le rispettive disposizioni contrattuali che qui interessano si può rilevare che mentre nell’art. 37 del C.C.N.L. 06/07/1995 il cespite destinato a compensare l’area della vigilanza è esplicitamente definito come indennità senza ulteriori specificazioni, nell’art. 158 del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta del 13 ottobre 2010, la voce contrattuale ivi contemplata (indennità operatori area di vigilanza municipale), pur essendo definita come “indennità” è, però, corrisposta a titolo di integrazione tabellare; da ciò, ad avviso di questa Agenzia, discende che mentre la prima delle due fattispecie rientra nel trattamento economico accessorio, la seconda pare rientrare in quello fondamentale in quanto destinata ad impinguare il trattamento tabellare. Detta conclusione appare avvalorata anche dal fatto che l’art. 128 del citato testo unico riporta al comma 1, nella parte dedicata al trattamento accessorio, unicamente l’indennità di vigilanza (lett. “j”).

Pare, quindi, di potersi concludere che mentre la voce retributiva di cui all’art. 37 del C.C.N.L. 06/07/1995 debba essere ridotta nei primi 10 giorni di assenza, la seconda non debba subire la medesima decurtazione.

Contratto correlato