Progressioni orizzontali - richiesta di parere.

Data:

9 settembre 2011

Riferimenti:

Protocollo n. 685

  

QUESITO

   

La Legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 magggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica pubblicata sulla G.U. del 30 luglio 2010, n. 176), all'art. 9 comma 21 prevede che "21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici";

Ai sensi dell'art. 138 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta per la classificazione nella quarta posizione retributiva di ciascuna posizione economica viene istituito ogni anno un fondo di finanziamento, i cui stanziamenti devono essere utilizzati per la copertura delle posizioni retributive già acquisite negli anni precedenti e, successivamente, nel limite del fondo, per l'assegnazione di nuove posizioni secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi degli artt. 141 e 142 del T.U..

Nell'anno 2011 il fondo istituito, presso l'ente scrivente, ai sensi del richiamato art. 138 permette, oltre alla copertura delle posizioni retributive già acquisite negli anni precedenti, l'assegnazione di altre posizioni.

Con la presente si richiede se la disciplina della Legge 30 Luglio 2010 n. 122, che prevede solamente il riconoscimento giuridico delle progressioni ma non quello economico, sia da applicare anche alle quarte progressioni orizzontali, tenuto conto che la copertura delle stesse è prevista tramite l'istituzione di un fondo specifico e che, nel caso si verifichino degli esuberi, gli stessi confluiscono nel Fua ai fini del salario di risultato dell'anno successivo e, pertanto, non costituirebbero minori spese per l'ente.

   

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota trasmessaci per competenza da parte del CELVA, si fa presente che questa Agenzia ha già risposto ad analogo quesito pubblicato sul proprio sito (www.arrsvda.it) nella categoria “Quesiti e pareri”, nell’argomento “Progressione orizzontale”, nella risposta contrassegnata dal numero 579 del 08/07/2011.

Contratto correlato