Quesiti e pareri

17/03/2010 Prot. 106/2010 obsoleto

Precisazioni circa il parere n. 33 del 28 gennaio 2010 in materia di indennità fisse e ricorrenti.

QUESITO 

 (*)

L'art. 36 del CCRL 21.05.2008 prevede che l'indennità di bilinguismo faccia parte del trattamento fondamentale.

Il testo di accordo - prot.n. 670 del 08.10.2009 - per l'applicazione alle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta delle disposizioni di cui alla L.R. 02.02.2009, n. 5, in materia di trattamento economico delle assenze per malattia e di individuazione delle voci retributive utili per la determinazione del trattamento economico spettante in caso di esonero, ed in particolare l'art. 1 prevede che il trattamento economico sia ridotto, per ogni giorno di assenza, anche di 1/30 ovvero di 1/360 (a seconda che si tratti di indennità mensili o annuali) delle altre indennità fisse e ricorrenti comprese nel trattamento accessorio.

Nel Vs. parere n. 33 invece viene compresa, tra le voci da considerare per la determinazione della riduzione del trattamento economico, anche l'indennità di bilinguismo, che fa però parte del trattamento fondamentale e non del trattamento accessorio.

 

PARERE

 

Si fa seguito alla richiesta di precisazioni di cui alla Vs. nota prot. 1263 del giorno 10 marzo 2010 circa l’individuazione delle voci retributive fisse continuative facenti parte del trattamento economico e nella quale si evidenzia che l’indennità di bilinguismo non deve entrare a far parte dei cespiti soggetti a decurtazione in forza del disposto di cui all’articolo 1 del C.C.R.L. del giorno 08 ottobre 2009.

Il parere citato da codesta spett. Amministrazione comunale, in realtà non ha assolutamente affermato che tra le voci soggette a riduzione rientra l’indennità di bilinguismo ma, in maniera più didattica, ha solamente cercato (non riuscendovi appieno, evidentemente) di spiegare cosa debba intendersi con l’espressione “indennità fisse e continuative” e, dopo aver data una definizione delle stesse, ha ritenuto opportuno fare anche degli esempi omettendo, in quanto già esplicitamente affermato nell’articolo 1 del C.C.R.L. sopraccitato e, di conseguenza, ritenuto sufficientemente chiaro, la precisazione che sull’indennità di bilinguismo non si dovessero operare decurtazioni essendo detta indennità compresa nel trattamento economico fondamentale, mentre le trattenute devono avvenire solo sulla parte accessoria della retribuzione.