Quesiti e pareri

24/05/2005

Parto gemellare - congedo parentale - art. 32 D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 - art. 12 CCRL 24/12/2002.

QUESITO

 

Al riguardo occorre fare riferimento all'art. 32 del D.lgs. 26/03/2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità) e alle previsioni contrattuali ex art. 12 del CCRL 24/12/2002. Il citato art. 32, 1° comma, così recita: "per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, secondo le modalità stabilite dal  presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 del presente articolo". Il tenore letterale della norma ("per ogni bambino"), peraltro non riproposta negli stessi termini nel testo contrattuale ("nei primi otto anni di vita del bambino"), induce, "prima facie", l'interprete a ritenere dovuti in misura doppia i periodi di congedo previsti dall'articolo in questione (fino a mesi 6 per la madre e per il padre), fermo restando l'invalicabile limite complessivo di mesi 10 o mesi 11, nei casi di cui al comma 2 del pluricitato articolo 32.

Vero è che l'interpretazione letterale non è l'unica spendibile nel caso che ci occupa, potendosi applicare l'interpretazione cosiddetta "sistematica" e rilevare che il legislatore ha espressamente disciplinato il caso del parto plurimo (vedi art. 41 del D.lgs. 151/2001 e art. 14 del CCRL 24/12/2002) con riferimento al solo istituto dei riposi giornalieri. Dunque, il nostro legislatore dove ha voluto trattare del parto plurimo lo ha espressamente fatto, autorizzando l'interprete a ritenere che i benefici ex art. 32 citato, non siano influenzati dal caso del parto plurimo ("ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit").

A maggior sostegno di questo convincimento può essere portata la diversa formulazione usata nel corrispondente art. 12 del CCRL 24/12/2002 ("nei primi otto anni di vita del bambino"). Le parti contrattuali, nel probabile intento di chiarire l'espressione normativa, hanno ignorato la locuzione "per ogni bambino", adottandone un'altra decisamente più favorevole alla tesi interpretativa che qui si sostiene, rappresentata dal quella sistematica.

Si chiede, in conclusione, il conforto in tal senso, da parte del servizio di consulenza.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 3432 del 24.05.2005, trasmessa per competenza all'ARRS da parte del Presidente del CELVA, si concorda sull'osservazione fatta sulle diverse locuzioni utilizzate nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001) e nel contratto del 24/12/2002 disciplinando il congedo parentale: nel primo si fa preciso riferimento alla concessione del congedo "per ogni bambino"  mentre nell'accordo contrattuale si parla più genericamente di "primi otto anni di vita del bambino". Per dare una corretta interpretazione della materia occorre ricordare che nel contratto del 24/12/2002 è contenuta una norma di rinvio al Testo unico D.Lgs. 151/2001 per quanto non disciplinato in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (art. 14 bis). Per questa ragione anche nell'articolo del CCRL 24/12/2002 che disciplina il congedo parentale si deve considerare che il periodo di congedo è riferito a ciascun bambino. Ne consegue che il periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui al comma 1 dell'art. 12 del CCRL 24/12/2002 è raddoppiato, in quanto riferito a ciascun figlio gemello, così come sono raddoppiati anche i periodi di retribuzione di cui al comma 4 dello stesso articolo 12.