Quesiti e pareri

Parere in merito all'incarico di responsabile di servizio.

QUESITO

In data 22.01.2018 è pervenuta la nota della dipendente alla quale era stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio economico-finanziario, con la quale la stessa ha comunicato di cessare dall'incarico con decorrenza 01.02.2018, al fine di poter richiedere il part-time. Nella nota la dipendente afferma di aver contattato i sindacati, i quali hanno confermato che la decisione della dipendente è valida, in quanto il bando di concorso del quale è risultata vincitrice non prevedeva il ruolo di responsabile del servizio.

Dall'esame delle disposizioni che seguono non si ravvisano elementi che possano suffragare tale interpretazione:

  • l'art. 039 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." sottoscritto in data 13 dicembre 2010, nel quale si prevede che negli enti privi di posizioni dirigenziali oltre al Segretario comunale si applicano i principi di cui agli artt. 036 e 037 a dipendenti della Cat. D cui sia attribuita la responsabilità di uffici o servizi;
  • l'art. 24 c. 1 della "Convenzione quadro per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati", che prevede che i Dirigenti o Responsabili degli uffici unici sono nominati dal Sindaco del Comune capofila, previo parere vincolante unanime della Conferenza dei Sindaci, e svolgono per ciascun ente convenzionato le funzioni e i compiti attribuiti dalla normativa ai dirigenti o responsabili degli uffici e dei servizi comunali;
  • l'art. 10 c. 1 e 2 della Convenzione attuativa per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di gestione finanziaria e contabile, che prevede che il responsabile dell'Ufficio unico comunale associato è nominato dal Sindaco del Comune capofila e che, fatte salve le ipotesi di legge e le previsioni del regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi, nelle medesime modalità di cui sopra si provvede alla sostituzione (in ipotesi di impedimento o assenza) del responsabile già nominato, nonché alla sua revoca.

Visto, inoltre, l'art. 14 del Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che relativamente al conferimento degli incarichi di responsabile del servizio e di responsabile dell'Ufficio unico comunale associato stabilisce che:

"1. Fatto salvo quanto di competenza della gestione associata, il numero dei posti di responsabile del servizio necessari per il perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi relativi al programma di governo è stabilito dalla Giunta comunale, su proposta del segretario, tenuto conto del livello di complessità delle strutture da presidiare.

2. Gli incarichi di responsabile del servizio sono conferiti dal Sindaco, al segretario stesso oppure, su proposta del segretario, ai dipendenti inquadrati nella qualifica dirigenziale oppure nella categoria contrattuale D, con provvedimento motivato, secondo criteri di competenza e professionalità, fatta salva la disciplina contrattuale in materia.

3. Gli incarichi di responsabile dell'Ufficio unico comunale associato sono conferiti, nei modi e forme di cui agli atti costitutivi e attuativi dell'Ufficio unico comunale associato, al segretario oppure, su proposta del segretario, ad un dipendente dell'ente o dei Comuni convenzionati, inquadrato nella qualifica dirigenziale oppure nella categoria contrattuale D, secondo criteri di competenza e professionalità, fatta salva la disciplina contrattuale in materia. 

4. La durata degli incarichi dei responsabili del servizio e dei responsabili degli Uffici unici comunali associati è stabilita nell'atto di nomina e non può essere inferiore a un anno né avere durata superiore a quella dell'organo che lo ha nominato, salvo quanto disposto dall'articolo 37, comma 1, dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13 dicembre 2010 s.m.i. e il caso di sostituzione di cui all'articolo 15, in cui la durata corrisponde al periodo di assenza o impedimento del responsabile sostituito. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento. Gli incarichi sono rinnovabili. Il rinnovo è comunque subordinato all'esito positivo della valutazione del precedente incarico.

5. La quantificazione dell'indennità dovuta ai responsabili dei servizi e ai responsabili degli Uffici unici comunali associati è annualmente proposta dal segretario, nel rispetto della normativa contrattuale vigente in materia e soggetta a contrattazione sindacale.

6. Al segretario compete la responsabilità di almeno uno dei servizi o Uffici unici comunali associati nei quali è ripartita la struttura dell'ente o della gestione associata con le relative funzioni dirigenziali."

In nessun passaggio, infatti, emerge la possibilità di cessazione per rinuncia da parte dell'incaricato.

Si chiede, pertanto, se l'incarico di Responsabile di servizio necessiti dell'accettazione da parte del dipendente e se questo possa cessare unilateralmente dall'incarico, peraltro con un preavviso di pochi giorni.

PARERE

Lo scrivente Comitato non può non rilevare che le norme oggetto della richiesta di parere hanno alla base tre diverse fonti: quella legislativa, quella  contrattuale e quella regolamentare; tuttavia anche se l’interpretazione di natura legislativa esula dalla competenza di questo Comitato, tenuto conto del forte intreccio che esiste tra la tre suddette fonti e nell’ottica di fattiva collaborazione, formula le seguente considerazioni. Il quesito sottoposto all’attenzione di questo Comitato merita pertanto un triplice  approfondimento.

Il primo riguarda il percorso legislativo:

A livello Nazionale:

  • La figura del responsabile dei servizi viene introdotto dalla Legge n. 104/1990 con l’art. 51. Il comma  3bis prevede: nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c), dell' art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
  • Successivamente il T.U., attualmente vigente, 267/2000 degli enti locali riprende detti contenuti tramite l’art. 109. Infatti il comma 2 prevede:  nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

A livello Regionale

  • Il responsabile dei servizi viene introdotto dalla Legge regionale n. 54/1998. L’art. 46 al comma 4, prevede: nei Comuni privi di personale di livello dirigenziale, oltre al segretario dell'ente locale, e in relazione alla complessità organizzativa dell'ente, il regolamento può prevedere che la responsabilità degli uffici e dei servizi sia affidata anche ai dipendenti appartenenti ad una qualifica funzionale per l'accesso alla quale sia prescritto il diploma di laurea.
  • Con la riforma della l.r. n. 45/1995, novellata dalla l.r. n. 22/2010, il legislatore affronta il tema e nello specifico:
  • L’art. 4 comma 4  prevede: negli enti di cui all'articolo 1, comma 1, privi di dirigenti, le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dagli organi di direzione politico-amministrativa, fermo restando quanto previsto, per gli enti locali, dall'art. 46, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).
  • L’art. 5 comma 5 prevede che, in caso di funzioni di particolare responsabilità caratterizzate da elevata complessità professionale o organizzativa, possono essere individuate, nell'ambito delle strutture dirigenziali, permanenti, temporanee o di progetto, particolari posizioni organizzative alle quali preporre dipendenti appartenenti alla categoria D. Resta fermo quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 46, comma 4, della l.r. n. 54/1998.

Dai contenuti della legislazione nazionale come di quella regionale, al di là di alcune differenze in termini di responsabilità e di metodologie di incarico, emerge che queste decisioni sono incardinate su elementi di macro-organizzazione e di organizzazione; tali contenuti, per legge, sono sottratti alla contrattazione ed ai processi di relazioni sindacali. L’unico rinvio alla contrattazione riguarda esclusivamente la determinazione dell’indennizzo economico per lo svolgimento delle funzioni.

Il secondo riguarda il livello contrattuale:

  • L’art. 39 del Testo Unico del 13/12/2010, al comma 1, definisce: gli Enti Locali di cui alla L.R. 54/98 privi di posizioni dirigenziali oltre al segretario comunale applicano i principi degli artt. 036 (Area delle posizioni di particolare professionalità) e 037 (Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni di particolare professionalità) a dipendenti della categoria D cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi - formalmente individuati - secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato.
  • L’art. 39, al comma 2, prevede altresì: gli Enti di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione attribuibile al personale di cui allo stesso comma classificato nella categoria D, nell'ambito dei limiti definiti dall'art. 038 (Retribuzione di posizione).
  • L’art. 36 prevede quanto segue: nell'ambito della categoria D, le Amministrazioni, sulla base dei loro ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti ivi inseriti incarichi a termine che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
  1. svolgimento di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
  2. svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlati al possesso di diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
  3. svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

Dalla lettura emerge che il contratto, in coerenza con l’impianto legislativo, richiede esclusivamente tre condizioni:

  1. che gli incarichi siano individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato;
  2. si richiedono compiti di elevata responsabilità di prodotto e risultato;
  3. la determinazione della retribuzione di posizione.

Non sono previste dalla legge, né tantomeno dal contratto, clausole che consentano di esercitare un diritto di scelta da parte della persona individuata; infatti, nel contesto generale della disciplina contenuta negli artt. 039 e 036 del CCRL, la titolarità di posizione organizzativa e/o di responsabilità dei servizi costituisce il contenuto possibile ed eventuale sempre e non necessario, dei profili collocati nella categoria D.

A tal fine è sufficiente richiamare l’art. 036 del T.U. il quale dispone che: “Nell’ambito della categoria D le Amministrazioni……possono conferire ai dipendenti ivi inseriti incarichi……”. Ponendo in capo ai dipendenti classificati nella categoria D una assegnazione di esclusività degli incarichi considerati. Di stesso tenore sono i contenuti delle Leggi regionali  n. 54/1998 e n. 22/2010.

Il terzo riguarda il livello regolamentare:

  • Le leggi regionali n. 54/1998 e n. 22/2010 individuano lo strumento regolamentare per definire le metodologie di affidamento degli incarichi di responsabili di servizio.
  • Nel caso specifico, il Regolamento, nella sua struttura, mantiene la caratterizzazione di strumento di macro organizzazione e, nel particolare, l’ art. 7 (Individuazione strutture organizzative), l’art.13 (Responsabili dei servizi e responsabili degli Uffici unici comunali associati), l’art. 14  (Conferimento degli incarichi di responsabile del servizio e di responsabile dell’Ufficio unico comunale associato), l’art.18 (Responsabilità) e l’art. 19 (Revoca degli incarichi di responsabile del servizio e di responsabile dell’Ufficio unico comunale associato), non rilevano condizioni di opzione da parte del lavoratore sia per quanto attiene l’accettazione che per quanto riguarda il recedere dall’incarico.

Infatti, con il conferimento dell’incarico, non viene richiesto l’esercizio di un potere negoziale da parte del dipendente, si tratta, piuttosto, dell’esercizio di un potere del datore di lavoro di determinare unilateralmente l’oggetto del contratto di lavoro, in virtù di un potere conferitogli da strumenti di macro organizzazione e da normativa contrattuale.

Pertanto, alla luce di quanto detto, poiché il conferimento delle posizioni organizzative rappresenta estrinsecazione del potere direttivo del datore di lavoro sotto il profilo della specificazione delle mansioni esigibili, e poiché tali incarichi si inquadrano sicuramente, sulla base delle previsioni legislative e contrattuali, tra le mansioni proprie della categoria D, il lavoratore in presenza di un atto di incarico di posizione organizzativa non può rifiutarlo. Infatti, si tratterebbe di un inadempimento legislativo e contrattuale, in quanto il lavoratore è tenuto a rendere le prestazioni dovute sulla base della declaratoria delle mansioni della categoria e del profilo di appartenenza, secondo le indicazioni e le esigenze del datore di lavoro e non secondo le proprie autonome valutazioni.

Infine per quanto attiene il verbale di concertazione del 25/01/2016, si precisa quanto segue:

  • il verbale di concertazione deve essere un documento in cui si esplicitano le posizioni delle parti e non un documento in cui si “CONDIVIDE” poiché altrimenti lo stesso assumerebbe valenza di accordo; stante la scrittura, tale documento è nullo, poiché la legge non prevede forme di contrattazione sulle tematiche dell’organizzazione né tantomeno prevede forme di partecipazione sindacale sulle tematiche di macro organizzazione:
  • inoltre, ed a soli fini di far luce sulle supposte affermazioni dell’ARRS riportate all’art. 5 di detta concertazione ove è stata inserita la seguente espressione “L’orientamento condiviso con l’Agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS) è che l’obbligo di accettazione dell’incarico corre solo laddove il concorso prevedesse già la possibilità di essere incaricato come responsabile di servizio”, si dichiara che tale affermazione  è del tutto infondata e non ha trovato e non trova pronuncia ed orientamento dalla disciolta ARRS né dallo scrivente Comitato.