QUESITI
1) L’articolo 4 dispone l’erogazione degli incrementi di cui all’articolo 2, comma 2, per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2018. Il citato comma 2 dell’articolo 2 introduce un aumento anche per la categoria B, posizione economica B2S, ma tale nuovo inquadramento contrattuale è previsto solo a partire dal 1° ottobre 2018. Si chiede pertanto quale debba essere il conguaglio dal 1° gennaio al 30 settembre 2018 per la posizione economica B2S.
2) Il comma 3 dell’articolo 2 stabilisce le retribuzioni per la categoria B, posizione economica B2S, dal 1° ottobre 2018. In particolare gli importi annui per la quarta e quinta progressione orizzontale sono calcolati sulla base della tabella di cui all’articolo 41, che ha come data di decorrenza il 1° gennaio 2019. Si chiede pertanto quale sia l’effettiva decorrenza dell’articolo 41 per la posizione economica B2S.
3) L’articolo 50 prevede, con decorrenza 1°ottobre 2018, l’introduzione della nuova posizione economica B2 - operatore specializzato (B2S) per i dipendenti che, a seguito del conseguimento del titolo professionale di operatore socio-sanitario, svolgano mansioni che richiedano capacità manuali e tecniche specifiche con riferimento alle proprie specializzazioni professionali.
Si chiede se, nelle seguenti casistiche, sia da attribuire o meno la nuova posizione economica B2S:
a) dipendente in possesso del titolo professionale di OSS che, a seguito di mobilità interna o di inidoneità alle mansioni, è collocato su un profilo diverso da quello di operatore socio-sanitario e svolge altre mansioni (amministrative, cucina ecc.);
b) dipendente in possesso del titolo professionale di OSS che attualmente è in distacco sindacale;
c) dipendente in possesso del titolo professionale di OSS che, a seguito di prescrizioni del medico competente, svolge solo parzialmente mansioni di operatore sociosanitario.
Si chiede inoltre come gestire le variazioni di profilo che intervengano successivamente all’acquisizione della posizione economica B2S. Il dipendente potrebbe mantenere la posizione economica acquisita, oppure perderla e ritornare a percepire la retribuzione corrispondente alla posizione economica B2 (quindi con riduzione di stipendio tabellare).
4) Il comma 1 dell’articolo 30 stabilisce che non sarà più necessario produrre adeguata documentazione per la fruizione dei permessi di cui al punto D) – particolari motivi personali o familiari.
A tal proposito si chiede:
- come verificare la sussistenza della particolare situazione in assenza di documentazione;
- se la valutazione della motivazione è lasciata esclusivamente alla discrezionalità del datore di lavoro;
- se rimane valido il principio per cui qualora esista un permesso specifico non è possibile fruire, per la stessa tipologia di assenza, del permesso per particolari motivi. Ad esempio se è concedibile il permesso particolari motivi per la partecipazione al funerale di un parente oltre il secondo grado, per il quale non è possibile utilizzare il permesso per lutto;
- se la fruizione del permesso ad ore non è cumulabile nemmeno con le ferie ad ore.
5) Il comma 5 dell’articolo 33 disciplina la fruizione del congedo parentale ad ore.
Il dipendente è tenuto a scegliere la modalità di fruizione, oraria o giornaliera, preventivamente?
Con quale cadenza deve effettuare la scelta (mensile o annuale)?
Oppure può scegliere la modalità di fruizione ogni volta che presenta la domanda?
Qualora un dipendente decida di fruire del congedo alternativamente a giornate e ad ore, si richiede quale sia il divisore da utilizzare per convertire le ore residue in giornate e analogamente quale sia il moltiplicatore da utilizzare per convertire le giornate residue in ore.
Il divisore o il moltiplicatore saranno diversi per:
a) dipendente a tempo pieno su 5 o 6 giorni settimanali;
b) dipendente a tempo parziale orizzontale su 5 o 6 giorni settimanali;
c) dipendente a tempo parziale verticale su 3 o 4 giorni settimanali.
6) L’articolo 47 stabilisce che il tempo di viaggio è considerato attività lavorativa solo per le trasferte non superiori alle 12 ore. Si richiede come considerare il viaggio in caso di trasferte di durata superiore (per esempio 32 ore di trasferta corrispondente ad un giorno e mezzo).
PARERI
In riferimento ai Vs. questiti, il Comitato regionale per le relazioni sindacali ha espresso i seguenti pareri: