Quesiti e pareri

Parere in materia di fruizione di permessi ad ore e di cumulabilità degli stessi.

  

QUESITO

  

L'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 prevede che "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente".

Dal tenore di detto articolo parrebbe che i tre giorni di permessi non possano essere frazionati ad ore.

Alcune Amministrazioni, tra le quali l'Inps, non oppongono rifiuto nel caso che il frazionamento dei permessi ad ore non dia luogo a problemi di natura organizzativa.

L'art. 51 comma 8 delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta prevede, tra l'altro, che l'utilizzo ad ore delle ferie "...inoltre non è cumulabile con gli istituti dell'allattamento e dei permessi di cui alla L. n. 104/1992".

Parrebbe, quindi, desumersi che all'interno del Comparto Unico della Valle d'Aosta sia possibile la frazionabilità ad ore.

Si chiede di voler indicare se i permessi retribuiti per assistenza a persona con handicap grave possano essere utilizzati ad ore in virtù di quanto sopra previsto rapportando le stesse alle giornate di lavoro effettuate dal lavoratore (su 6 giorni 18 ore e su 7,12 ore 21,5 ore).

Si chiede inoltre di indicare cosa s'intende per "cumulabilità" in quanto alcuni dipendenti sostengono che le ferie ad ore possono essere usufruite insieme ai permessi della Legge 104/92 a condizione che non siano consecutivi. Quest'Amministrazione ritiene, invece, che detto articolo, se applicabile o applicabile soltanto per i permessi retribuiti ai lavoratori con handicap, fa riferimento all'intera giornata lavorativa e pertanto i due istituti non possono coesistere e devono essere applicati alternativamente.

   

PARERE

  

A riscontro della Vs. nota concernente le problematiche relative alla fruibilità ad ore dei permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 nonché alla eventuale cumulabilità tra diverse tipologie di permessi si rassegnano le seguenti conclusioni.
 
Si deve necessariamente evidenziare che, in linea di principio, affinché un permesso concedibile a giornate possa essere fruito anche ad ore è necessario che ciò sia espressamente previsto da un’apposita disposizione normativa o contrattuale; in tal senso si veda il parere ARAN RAL 902 nel quale espressamente si dice “La mancanza di un’espressa previsione normativa non consente la fruizione ad ore dei permessi retribuiti, salvo l’eccezione, espressamente prevista, per i destinatari della legge n. 104 del 1992 relativa ai portatori di handicap.”. Il CCNL 06/07/1995 relativo alle Regioni ed alle autonomie locali all’art. 19, comma 6, infatti, dispone espressamente che i permessi previsti dalla legge n. 104/1992 possono essere fruiti anche ad ore e nel limite massimo di 18 ore mensili.
 
L’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta, però, contrariamente al contratto nazionale, non ha una disposizione analoga e, pertanto, non sembra potersi accedere alla possibilità della fruizione ad ore a poco rilevando che altri enti quali l’INPS, come segnalato da codesta spett. Amministrazione comunale, lo tollerino. A ciò si aggiunga che, come già riportato nel precedente parere della scrivente Agenzia n. 381 del 13 settembre 2007, la norma contrattuale regionale che dispone in materia di permessi retribuiti (art. 060, comma 7 del T.U.) sancisce che quelli per grave infermità del coniuge e degli altri soggetti ivi contemplati sono cumulabili con quelli di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992; facendo, pertanto, riferimento alla legge citata e non al contratto nazionale esce rafforzata l’impossibilità delle fruizione ad ore.
 
Alla suesposta conclusione consegue che gli ulteriori dubbi manifestati da codesta spettabile Amministrazione comunale perdono di significato.
 
Si ritiene comunque utile segnalare che questa Agenzia ha recentemente ricevuto una direttiva, che dovrà necessariamente trovare il proprio recepimento in specifico accordo, per la fruizione dei suddetti permessi ad ore.