Quesiti e pareri

04/02/2014 Prot. 362/2014

Parere in materia di disciplina dello straordinario di cui all'art. 058 dell'Accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.

  

QUESITO 1

  

A seguito di rimostranze presentate, in data 28/02/2014 è pervenuta a questa Amministrazione una nota, da parte di una Organizzazione Sindacale, con la quale osserva che "Qualora il personale della Polizia municipale venga inviato presso altra sede per seguire un corso di formazione ed il medesimo si sposti dalla sede di servizio presso la sede in cui svolge il corso in divisa e utilizzando l'auto di servizio della Polizia municipale, lo stesso, nella sua qualità di Pubblico ufficiale, è da considerarsi in servizio anche per tutta la durata del tempo di viaggio e, pertanto, dal momento in cui entra in servizio prima del corso, fino al rientro ed alla riconsegna dell'auto in parola è in orario ed ha diritto alla retribuzione conseguente". Con la stessa nota si chiede inoltre di applicare "quanto sopra a tutti i casi di specie svoltisi presso l'Ente dal momento della modifica dell'articolo sulla trasferta a tutt'oggi...".

Anche alla luce dei pareri in data 05/05/2012 "Richiesta di parere in materia di attribuzione di compenso per lavoro straordinario durante le trasferte" ed in data 17/03/2003 "Quesiti in merito al trattamento di trasferta" - domanda n. 4, l'Amministrazione comunale ha applicato l'art. 171 (trattamento di trasferta) del T.U. delle disposizioni contrattuali vigente e pertanto ha considerato orario "di lavoro" esclusivamente l'orario indicato per il corso non conteggiando come straordinario il tempo in più rispetto al normale orario giornaliero che è stato necessario per il viaggio.

L'art. 4 della L.r. n. 11/2005, inoltre, specifica le funzioni di Polizia locale, limitando lo svolgimento all'ambito territoriale del Comune di appartenenza (o, in caso di servizio in forma associata ....).

Considerato infine che tutti i dipendenti pubblici sono pubblici ufficiali, ovvero incaricati di pubblico servizio , laddove la trasferta avvenga per la partecipazione a corsi di rormazione, si chiede in cosa si possa ritenere giustificata una disciplina diversa per soli addetti alla polizia locale e se quanto operato dall'Amministrazione comunale possa ritenersi regolare.

  

QUESITO 2

   

Si sottopone il seguente quesito:

Un dipendente è ordinato a partecipare ad un corso di formazione.

L'orario del corso, comprensivo del tempo necessario per recarsi alla sede del corso stesso, eccede l'orario di lavoro normalmente previsto.

L'orario del corso e il tempo medio di viaggio sono conosciuti con largo anticipo, e quindi, per le ore svolte in eccesso, non pare applicabile l'istituto del lavoro straordinario.

Infatti, il comma 1, dell'articolo 58 "Lavoro straordinario", del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, prevede che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

Si ritiene pertanto che le ore in eccesso, comprensive del tempo di viaggio, siano recuperate nell'ambito di una modifica temporale dell'orario lavorativo, improntato a criteri di programmazione e flessibilità, come disciplinato dall'articolo 048 del citato testo unico.

A questa conclusione qualche dubbio si pone dalle disposizioni dell'articolo 170 "Trattamento di trasferta" del citato testo unico; difatti al comma 2, lettera c), il tempo di viaggio non è riconosciuto come attività lavorativa.

L'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali si è già espressa in data 08.05.2012 sul tema analogo, non riconoscendo il tempo di viaggio come attività lavorativa con l'eccezione per la categoria degli autisti.

In questo caso, però, si analizza il tempo di viaggio come lavoro straordinario e non come orario ordinario di lavoro soggetto quindi all'osservanza di criteri organizzativi contingenti.

Alla luce delle considerazioni indicate si chiede la formulazione del parere sul recupero del tempo di viaggio per la partecipazione ai corsi di formazione.

  

PARERE

   

A riscontro delle note degli enti concernenti le problematiche relative alla possibilità di considerare quale straordinario anche il tempo di viaggio nell’ambito di una trasferta finalizzata alla frequenza di un corso di formazione sia per i dipendenti della Polizia locale qualora questi ultimi vi si rechino in divisa e con l’autovettura di servizio, sia per il restante personale, si rassegnano le seguenti conclusioni.
 
La disposizione di cui all’art. 170, comma 2, lett. “c” dell’Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta, non sembra lasciare spazio a dubbi interpretativi poiché stabilisce espressamente che il tempo di viaggio non è da considerare attività lavorativa (con l’espressa eccezione degli autisti) e, di conseguenza, pare a questa Agenzia che l’Ente abbia correttamente deciso circa le trasferte effettuate dai dipendenti della Polizia locale in occasione delle frequenza di un corso di formazione. Non pare altresì rivestire alcun rilievo il fatto che i suddetti dipendenti vi si siano recati con l’auto di servizio ed in divisa in quanto accedendo all’interpretazione delle OO.SS. si finirebbe per creare una discriminazione per cui, nella stessa situazione, coloro che possono indossare una divisa ed usare l’auto di servizio percepiscono lo straordinario e coloro che, pur essendo anch’essi dipendenti, non posseggono detto indumento ed usano il mezzo proprio non percepiscono alcunché.
 
Ad identiche conclusioni si può pervenire, pertanto, relativamente agli altri dipendenti e, di conseguenza, anche per essi non si può che richiamare il sopraccitato articolo 170 del T.U. che non considera il tempo di viaggio quale orario di servizio; a ciò consegue che non si pone neppure la problematica circa la qualificazione di detto tempo come straordinario e circa l’eventuale recupero delle ore trascorse in viaggio seppure finalizzate alla frequenza di un corso di formazione.
 
Si ritiene utile aggiungere che, oltre che nei pareri già rilasciati da questa Agenzia e correttamente richiamati da codeste Amministrazioni comunali, le conclusioni sopra riportate trovano sostegno anche nella pareristica ARAN che, in relazione all’identica disposizione del CCNL nazionale, fornisce la medesima interpretazione (si vedano gli orientamenti applicativi RAL 007, 008 e 011 che per comodità si riportano in coda).
   
  
   
RAL007 - Orientamenti Applicativi (fonte www.aranagenzia.it)
  
Si può fornire un chiarimento su trasferta e compenso per lavoro straordinario?
Relativamente al compenso per lavoro straordinario in caso di trasferta, rileviamo che l’art.41, comma 2, lett.d), del CCNL del 14.9.2000 correla il “il tempo effettivamente lavorato” al compenso in parola, come si deduce dalla locuzione “a tal fine” ivi adoperata. Pertanto, detto tempo deve essere valutato per computare il periodo di attività che supera il normale orario di lavoro che è ricompreso nel periodo di durata della trasferta. L’espressione deve intendersi come attività lavorativa svolta nella sede della trasferta in quantità superiore all’orario prescritto per la stessa giornata lavorativa; in detta attività non deve comunque essere computato il tempo occorrente per il viaggio, riservato espressamente solo agli autisti, né il tempo destinato ai pasti, i tempi di attesa e quelli per il pernottamento.
Ad esempio: un lavoratore che parte alle ore 12, raggiunge la sede di trasferta alle ore 14, partecipa ad una riunione dalle 14 alle 17, rientra in sede alle ore 19; in una giornata che prevede un normale orario di lavoro dalle ore 8 alle ore 14), riteniamo che il dipendente abbia diritto ad una sola ora di lavoro straordinario.
Nell’esempio citato il conteggio è il seguente: prestazione lavorativa effettuata nella sede di trasferta (3 ore; dalle 14 alle 17); normale orario di lavoro ricompreso nel periodo di trasferta (2 ore; dalle 12 alle 14).
Naturalmente l’indennità di trasferta sarà corrisposta per l’effettiva durata di 7 ore.
  
    
RAL008 - Orientamenti Applicativi (fonte: www. aranagenzia.it)
    
Al dipendente (non autista) inviato in trasferta e autorizzato alla guida del mezzo dell’ente, come deve essere calcolato, e quindi retribuito, il tempo impiegato per il viaggio?
Il dipendente, di qualsiasi categoria, inviato in trasferta e autorizzato alla guida del proprio mezzo (o anche di un mezzo dell’ente) non può in alcun caso essere considerato un lavoratore con profilo di autista; il tempo di guida, pertanto, non può essere valutato utile ai fini del calcolo delle ore di lavoro prestate nella sede della missione, mentre sarà considerato ai fini della attribuzione dell’indennità di trasferta.
   
   
RAL011 - Orientamenti Applicativi (fonte: www.aranagenzia.it)
   
Ulteriori chiarimenti su trattamento di trasferta e ore di viaggio.  
L'art. 41, comma 2, lettera d) del CCNL del 14.9.2000 si occupa unicamente di stabilire la disciplina del compenso per lavoro straordinario in caso di trasferta, come si deduce, inequivocabilmente, dalla locuzione "a tal fine" ivi utilizzata.
In altri termini, questa norma si limita a stabilire che, in caso di trasferta, deve essere considerato lavoro straordinario solo il tempo effettivamente lavorato nella sede della trasferta ed eccedente l'orario d'obbligo giornaliero, escludendo da tale computo le ore di viaggio, tranne che nel caso degli autisti, per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e la custodia del mezzo.
Pertanto, le ore di viaggio:

- sono utili al fine di stabilire la durata complessiva della trasferta e corrispondere la relativa indennità (art. 41, comma 3);

- sono computate nel normale orario di lavoro, nel senso che non devono essere recuperate (un dipendente inviato in trasferta in una giornata in cui è tenuto a lavorare dalle 8 alle 14, che parta alle 8 e rientri alle 14, impiegando due ore di viaggio tra andata e ritorno, non deve recuperare due ore di lavoro);

- NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE ATTIVITA' LAVORATIVA E QUINDI NON SONO UTILI AL FINE DELLO STRAORDINARIO (fatta eccezione, come già detto, per gli autisti).

Con riferimento al vostro caso specifico, possiamo dunque concludere che:

- è del tutto escluso che le ore di viaggio del personale operante come “Cicerone” o di scorta al Sindaco possano essere considerate utili, in caso di trasferta, ai fini dello straordinario: le parti hanno scelto di stabilire una sola eccezione al principio codificato nell’art. 41, comma 2 lettera c) che è quella degli autisti; in tutti gli altri casi, le ore di viaggio (utili ad altri fini) NON SONO UTILI AI FINI DELLO STRAORDINARIO;

- l’eccezione stabilita per gli autisti vale solo per il dipendente in possesso del profilo professionale di autista (e non per chiunque guidi la macchina dell’ente – il punto è stato già chiarito nella risposta 900-41D1.) e, ovviamente, solo se tale soggetto svolge effettivamente le relative mansioni guidando e sorvegliando la macchina: se “l’autista” non guida ma viaggia come trasportato, si applica anche a lui il principio della non utilità delle ore di viaggio ai fini dello straordinario.

Suggeriamo, comunque, di tenere sempre presente la necessità di rispettare il principio generale della equivalenza delle mansioni, sancito sia nell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 che nell’art. 3 del CCNL del 31.3.1999, ogni qualvolta al lavoratore siano richieste mansioni diverse da quelle del profilo rivestito.