MODALITA' DI APPLICAZIONE ART. 34 DEL C.C.R.L. DEL 24.12.2002

Data:

11 marzo 2005

Riferimenti:

Obsoleto obsoleto

QUESITO

 (*)

Con la presente si chiede di voler precisare se sia corretta l'interpretazione secondo la quale le somme corrisposte ai sensi dell'art. 34 del C.C.R.L. del 24.12.2002 che recita "Laddove due o più enti locali si convenzionino per costituire un'unica sede di segreteria il FUA di ciascun ente è incrementato di Euro 2.200,00 da destinarsi al trattamento accessorio di quei dipendenti che in conseguenza dell'impiego parziale del Segretario dell'ente hanno aggravi di lavoro e/o responsabilità." non possano essere corrisposte a chi già percepisce l'indennità di responsabile di servizio di cui all'art. 19 del C.C.R.L. del 12.06.2000 anche se lo stesso art. 19 al 3° comma reciti: "La retribuzione di posizione di cui al comma 2 non assorbe le altre competenze accessorie previste dal presente contratto ad eccezione di quanto previsto dall'art. 24 (indennità per il miglioramento dei servizi)".
Quali sarebbero quindi i dipendenti che in conseguenza dell'impiego parziale del Segretario avrebbero aggravi di lavoro e responsabilità? E' corretto far confluire tale somma interamente nel salario di risultato?

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 5480 del 03.11.2005, di pari oggetto, si precisa che l'importo previsto dall'art. 34 del CCRL 24.12.2002 partecipa alla costituzione del FUA di ciascun ente aderente alla convenzione di segreteria ed è demandata alla contrattazione la ripartizione dello stesso, stabilendo le quantità economiche destinate alle varie voci di spesa (indennità e incentivazione del personale).

Contratto correlato