fondo per gli uffici tecnici in materia di lavori pubblici e salario dì risultato

Data:

7 agosto 2005

Riferimenti:

Protocollo n. 223

QUESITO

 

Premesso
• Che l'art. 18, 2 comma, del testo di accordo del 4 aprile 2002 per la costituzione e ripartizione dei fondi per gli uffici tecnici in materia di lavori pubblici recita: "il salario di risultato di cui all'art. 39 del C.C.R.L. del 12.06.2000 e successive modificazioni è assorbito dall'incentivo del presente accordo sulla base di quanto segue:
fino a 3.100 Euro di incentivo il salario di risultato è corrisposto per intero;
da 3.101 a 4.650 Euro è abbattuto di 113 del suo ammontare;
da 4.651 Euro a 6.200 Euro è abbattuto di 213 del suo ammontare;
oltre 6.201 Euro è assorbito per intero;
• che l'ammontare del fondo tecnici/LLPP può essere riferito:
• sia al momento dell'impegno (per es. l'anno 2004 oltre agli anni successivi necessari all'ultimazione dell'opera);
• sia al momento della liquidazione (l'anno 2004 e per gli anni precedenti essendo le somme residuate);
• che, per contro, il fondo unico aziendale è invece determinato annualmente ed interamente liquidato nell'anno successivo.

Si chiede stante il silenzio della norma, a quale dei sopraccitati momenti occorra fare riferimento per l'applicazione dell'art. 18, comma 2, citato in precedenza, si chiede in altre parole il comportamento da tenere nel caso ad esempio di un Tecnico al quale debba essere liquidato nel 2005 un premio di risultato di 2.000,00 Euro sul F.U.A. 2004 e per il quale sia stato liquidato nel 2005 un incentivo per Fondo LLPP di Euro 4.000,00 (residuo triennio 2003 — 2001) e per il quale sia stato impegnato sempre nell'anno 2004 per Fondo LLPP una somma di 7.000,00 Euro a valere però per gli anni 2004 e seguenti.
Pare inoltre allo scrivente, sempre nel silenzio della norma, che gli importi di cui all'art. 18, 2 comma, siano da intendersi al netto degli oneri per contributi previdenziali e/o oneri riflessi dovuti a carico degli Enti previsti dal successivo art. 19.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 6966 del 26.05.2005, di pari oggetto, si precisa che, al fine del calcolo della quota di abbattimento del salario di risultato secondo le modalità previste dall'art. 18 comma 2 del testo di accordo del 4 aprile 2002, deve essere considerato il momento della liquidazione degli incentivi correlati al fondo per gli uffici tecnici.
Secondo quanto disposto dall'art. 13 dell'accordo 4 aprile 2002 la liquidazione degli incentivi relativi alle fasi attuative dei lavori deve avvenire entro i mesi di marzo e di ottobre di ogni anno, salvo diverse disposizioni delle Amministrazioni competenti.
Per quanto concerne il dubbio se gli importi di cui all'art. 18 comma 2 siano da intendersi al netto degli oneri per contributi previdenziali e/o oneri riflessi la risposta è sicuramente positiva. Infatti poiché considerando gli importi del salario di risultato questi sono al netto di oneri previdenziali e riflessi, per analogia anche gli importi di cui all'art. 18 comma 2 sono da intendersi al netto di tali oneri.

Contratto correlato