Quesiti e pareri

03/09/2007

Determinazione del periodo di anzianità dei dipendenti

QUESITO

 

Ai fini della corretta applicazione del Contratto collettivo regionale di lavoro, si chiede se i riferimenti contrattuali all'anzianità di servizio del dipendente (quali ad esempio quello dell'articolo 24, comma 1 del Contratto collettivo regionale di lavoro sottoscritto il 24 dicembre 2002) si riferiscono a periodi decorrenti dalla data di assunzione presso l'ultimo datore di lavoro oppure dalla data di assunzione presso il primo datore di lavoro.
Qualora l'anzianità di servizio decorresse dalla data di assunzione presso il primo datore di lavoro, si chiede se vi siano differenze tra il caso in cui non vi sia stato neanche un giorno di interruzione nei successivi passaggi ad altri enti del comparto unico e quello in cui, invece, vi siano stati giorni di interruzione tra ì rapporti di lavoro con i vari enti.
Si chiede, inoltre, se vi siano differenze qualora l'ingresso del dipendente presso altri enti pubblici del comparto avvenga per concorso, per mobilità o per assorbimento del personale a seguito dell'esercizio in forma associata di funzioni comunali.
A tal proposito, si precisa che questa Comunità montana, al fine di esercitare in forma associata i servizi di assistenza agli anziani e disabili, ha disposto l'assorbimento del personale dedicato a tale attività presso gli enti gestori. In particolare, con decorrenza 1 gennaio 2002, è stato assorbito il personale del Consorzio intercomunale Microcomunità Introd-Arvier che, in seguito, è stato sciolto. Successivamente, con decorrenza 1 gennaio 2006, è stato assorbito il personale dei Comuni di Cogne, Saint-Pìerre e Sarre.

 

PARERE

Con riferimento al quesito, formulato con Vs. nota prot. n. 1.550 del giorno 09 marzo 2007, si rassegnano, qui di seguito le seguenti osservazioni.
Al fine di poter rispondere al primo quesito posto da codesta spett. Comunità montana (anzianità di servizio in relazione all’applicazione dell’articolo 24 del C.C.R.L. del 24 dicembre 2002) si deve necessariamente partire dal presupposto della norma pattizia citata. Scopo della previsione dei termini di preavviso è fondamentalmente quello di consentire alla parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di poter attivare le azioni necessarie per attutire gli effetti del venir meno di tale rapporto. Tanto l’Amministrazione quanto il dipendente, infatti, subiscono conseguenze negative dalla cessazione del rapporto di lavoro e un ristoro pecuniario può certamente attenuarne le conseguenze.
A tale proposito nella pareristica ARAN si evidenzia che il periodo di anzianità da prendere in considerazione per il preavviso non può essere che quello maturato presso l’ultimo datore di lavoro salvo il caso di passaggio con conservazione dell’anzianità di servizio.
Da quanto sopra esposto parrebbe discendere, pertanto, che il rispetto del termine di preavviso debba avvenire in relazione al periodo intercorso nell’ente in cui il dipendente si trova al momento nel quale il rapporto di lavoro viene risolto ma tale conclusione deve trovare il proprio necessario coordinamento con quanto previsto dall’articolo 29, terzo comma del citato C.C.R.L. del 24 dicembre 2002. Detta norma prevede che in caso di mobilità compartimentale, il rapporto di lavoro continua senza interruzioni con l’amministrazione di destinazione; da ciò consegue che, in tale ipotesi, i periodi di lavoro presso le singole amministrazioni del comparto si sommano determinando così l’entità del preavviso (In tal senso è stato anche rintracciato un parere presente sul sito ANCITEL).
Diversa appare la conclusione nel caso in cui l’inquadramento presso il nuovo ente sia avvenuto a seguito di concorso nel qual caso si instaura un nuovo rapporto di lavoro il che fa propendere per un conteggio dell’anzianità (sempre legato all’applicazione dell’articolo 24 del C.C.R.L. 24/12/2002) limitato al periodo di lavoro svolto nell’ente in cui presta la propria attività e salva l’eventuale conservazione dei periodi di anzianità pregressi.
Sulla base di quanto sopra esposto si può trovare la risposta anche al secondo quesito posto da codesta Comunità montana nel senso che la continuità del rapporto di lavoro è espressamente sancita dall’articolo 29, terzo comma del vigente C.C.R.L. nel caso della mobilità compartimentale mentre il rapporto di lavoro instauratosi a seguito di concorso finisce col dar vita ad un nuovo rapporto e tutto ciò indipendentemente dal fatto che vi sia o non vi sia stata interruzione. In tale ultimo caso si potrebbe avere un nuovo rapporto ad esempio nel caso di contratti a tempo determinato ma anche in quest’ultima ipotesi si finisce col ricadere in un nuovo contratto.
Con quanto fino ad ora detto si ritiene di aver fornito le indicazioni necessarie per la risposta al terzo quesito fermo restando che nella vigente normativa pattizia non si rinviene l’istituto dell’assorbimento (che, peraltro, come chiarito con nota di codesta spett. Comunità montana prot. 2053 del 28 marzo 2007, risulta essere semplicemente la mobilità).
Un ultimo accorgimento: tutte le conclusioni sopra riportate devono necessariamente essere verificate caso per caso in quanto nel “corpus” contrattuale si rinvengono disposizioni che dettano specifici criteri per il computo dell’anzianità. Si veda, ad esempio, l’articolo 21, secondo comma del C.C.R.L. del 24 dicembre 2002 in cui si prevede che presupposto fondamentale per l’ottenimento di congedi per la formazione è un periodo di cinque anni di anzianità di servizio presso lo stesso ente.