Quesiti e pareri

26/01/2007

Contratto collettivo regionale per la definizione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale appartenente alle categorie di tutti gli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.

QUESITI

 

Ai fini della corretta applicazione del contratto in oggetto, si sottopongono i seguenti quesiti:

1. L'art. 2, comma 1, lettera b) definisce quale tempo parziale l'orario di lavoro inferiore a trentasei ore settimanali. Nel caso di lavoratori che effettuino i turni e che richiedano la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai fini della determinazione del numero di ore settimanali da effettuare la base di calcolo è pari a 36 o a 35?
2. L'art. 6, comma 3 stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario devono essere contenute nel limite dell'art. 42, comma 3 del CCRL 24/12/2002 riproporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro a tempo parziale. Le ore di lavoro supplementare di cui all'art. 6, comma 2 devono essere ricomprese nel monte ore di cui sopra oppure sono da ritenersi aggiuntive rispetto alle ore di lavoro straordinario?
3. Le ore di lavoro supplementare di cui all'art. 6, comma 2 possono essere compensate? In tal caso il lavoratore ha diritto al pagamento della sola maggiorazione del 10%?
4. Nel caso in cui ad un lavoratore con contratto a tempo parziale nella misura del 70% di tipo orizzontale sia stata richiesta una prestazione supplementare e questi, in una settimana, abbia lavorato 39 ore, il periodo intercorrente tra l'orario di lavoro (25,20 ore settimanali) e le ore effettuate deve essere considerato lavoro supplementare entro i limiti dell'orario a tempo pieno (36 ore) e poi lavoro straordinario (da 36 a 39 ore)?
5. L'art. 6, comma 2 prevede che le prestazioni di lavoro supplementare possono essere rese entro i limiti dell'orario a tempo pieno. Nel caso in cui un dipendente abbia un rapporto di lavoro a tempo parziale su base annua nella misura del 60% con orario di lavoro settimanale pari a 36 ore per 7 mesi e pari a 31,20 ore per 1 settimana, qual è l'arco temporale di riferimento per il calcolo dell'orario a tempo pieno ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 2?
6. Il comma 3 dell'art. 3 deve ritenersi applicabile solo alle assunzioni a tempo determinato?

 

PARERI

 

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 553 del 26.01.2007, di pari oggetto, si precisa quanto segue:
1. nel caso in cui vi siano dipendenti turnisti che richiedono la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time la base di calcolo da considerare dipende dal fatto che sia applicabile o meno a tali lavoratori la riduzione di orario di cui all'art. 2 del CCRL 24/12/2002;
2. lavoro straordinario e supplementare sono due tipologie ben distinte, disciplinate differentemente l'una dall'altra. Il contratto all'art. 6 comma 6, sebbene preveda identiche modalità per determinare la base di calcolo, dispone l'applicazione di diverse percentuali di maggiorazione;
3. in assenza di norma, si propende per una risposta affermativa circa la possibilità di compensazione delle ore di lavoro supplementare, in analogia alle disposizioni contenute nell'art. 42 comma 8, relative all'istituto dello straordinario, ma si ritiene che non debba essere pagata la maggiorazione del 10%;
4. anche in questo caso si ritiene che le definizioni presentate siano corrette;
5. si ritiene che l'arco temporale di riferimento da Voi richiesto sia esattamente di 7 mesi ed 1 settimana;
6. poiché affermate che il comma 3 dell'art. 3 deve ritenersi applicabile solo alle assunzioni a tempo determinato, si prega di spiegare meglio le motivazioni che hanno condotto ad una tale interpretazione.