Congedo parentale frazionato (art. 12, c. 4) e corretta applicazione degli artt. 3, e. 6bis (ferie) e 56 (tredicesima) del CCRL 24 dicembre 2002

Data:

14 novembre 2006

Riferimenti:

Protocollo n. 480

QUESITO

 

Con riferimento al congedo parentale dì cui all'art. 12 del CCRL del 24 dicembre 2002, si fa presente che questo istituto viene utilizzato spesso in modo frazionato, talvolta programmando qualche giorno di congedo alla settimana, per più mesi.
Poiché, tolti i prima trenta giorni, per gli altri 150 giorni (5 mesi) di congedo parentale, il contratto vigente prevede un trattamento giuridico ed economico diverso, ossia la retribuzione del dipendente, passa dal 100% al 30%, non maturano le ferie e non spettano i ratei di tredicesima, si chiedono cortesemente spiegazioni su come trattare ai fini delle ferie e della tredicesima una situazione di congedo parentale retribuito al 30%, utilizzato in maniera frazionala nel lungo periodo, nell'ipotesi in cui vengano totalizzati per ciascun mese, fino a 15 giorni di congedo (1-3 giorni alla settimana).
Quanto sopra si chiede in considerazione del fatto che la regola generale è che la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni. Per le ferie, la frazione di mese di servizio prestato superiore ai 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 7976 del 7.12.2005, di pari oggetto, si precisa che nel primo mese di congedo parentale facoltativo il dipendente matura le ferie mentre i cinque mesi successivi non sono utili a tali fini. Il primo mese incide sulla tredicesima al 100% (come se il dipendente fosse in servizio), gli altri cinque al 30%.
Quanto alle conseguenti modalità di calcolo si suggerisce per le ferie la seguente formula:
30 : 2,6 = (giorni lavorati al 100%) : X
Per quanto riguarda invece il calcolo della tredicesima mensilità, esso dovrà essere rapportato al 30% o al 100% a seconda della percentuale di lavoro reso.
Si coglie l'occasione per precisare che la possibilità della fruizione frazionata del congedo parentale è prevista dall'art. 12 commi 1 e 1bis del CCRL 24/12/2002 che dispongono rispettivamente che il periodo di congedo goduto può essere continuativo o frazionato e che, nel caso di frazionamento, sono computati nello stesso i giorni di riposo, di riposo compensativo e quelli non lavorativi, le festività se non precedute da effettivo rientro in servizio.

Contratto correlato