Quesiti e pareri

25/06/2003 obsoleto

Competenza all'adozione di atti di quantificazione della retribuzione di posizione. QUESITO.

QUESITO

 (*)

Il sottoscritto Segretario Comunale chiede che codesto C.E.L.V.A. si pronunci. attraverso il servizio di assistenza e consulenza a favore degli Enti soci, sulla identificazione del soggetto competente alla adozione di atti di quantificazione della retribuzione di posizione di cui al combinato disposto ex art. 19, 2° comma, e 20, 20 comma del C.C.R.L 12/06/2000, così come modificati dall'art. 38 quater, 1 ° comma del C.C.R.L 24/12/2002.
Le perplessità applicative nascono da un confronto normativo e normativo-contrattuale che appare, in verità, poco chiaro e poco coordinato.
Devonsi chiarire, in via preliminare, i limiti applicativi del disposto di cui all'art. 26, comma 7 della LR 54198 così come modificata dalla L.R. 8/2003, che recita "Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi"; pare chiaro che le attribuzioni sindacali sono limitate alla "semplice" individuazione di idoneo soggetto cui affidare la responsabilità di un ufficio o di un servizio, nulla dicendo, la norma citata, circa la competenza alla adozione di atti di riconoscimento economico della particolare funzione. Conferma l'assunto, di stretta marca letterale, la disciplina contrattuale richiamata che, peraltro, contribuisce, non poco, data la genericità delle formule utilizzate, a complicare il problema Infatti, il comma 2 dell'art. 20 del C.C.R.L. 12/0612000 stabilisce: "Gli Enti di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione dí posizione attribuibile al personale di cui allo stesso comma (dipendente di cat. "D" cui sia attribuita la responsabilità di uffici e servizi)".  
L'uso del termine "Enti locali", senza ulteriori specificazioni, non può che ricondurre a tutte le articolazioni di potere di cui si compone un ente locale e, quindi, non solo a quella politica (consiglio, giunta, sindaco) ma anche a quella burocratica (segretario, dirigenti e/o responsabili di uffici e servizi); consegue, per i fini che qui interessano, la non utilità della formula contrattuale.
Elementi significativi sono invece ravvisabili nelle previsioni di cui all'art. 18 dello stesso contratto C.C.R.L 12/06/2000, come richiamato, per i soli principi, dall'art 20, 1° comma; tale norma contrattuale pone, in primo piano, la figura dirigenziale (leggasí, segretario comunale) come soggetto titolare del potere di conferire incarichi, con atto motivato, ricollegati alla retribuzione di posizione in argomento; pare potersi argomentare che l'ingresso in un ambito operativo più profondo e più pregnante non può che vedere, come protagonista, il burocrate, titolare di poteri gestionali e, quindi, in grado di "pesare", economicamente parlando, la particolare professionalità e, quindi la retribuzione di posizione da attribuirsi. A sostegno della tesi esposta si pongono sia il principio generale di separazione tra funzioni di direzione politica e direzione amministrativa di cui all'art 46, 3° comma della L.R. 54/98, sia la norma di cui all'art. 13, 1° comma, lett. a), n. 1 della L.R. 45/95 che attribuisce al dirigente l'attribuzione dei trattamenti economici accessori,
Pare, in conclusione, doversi attribuire al segretario comunale la competenza all'adozione di provvedimenti economici in ordine all'istituto contrattuale della retribuzione di posizione, nei limiti, ovviamente, delle quantità spendibili di cui al fondo unico aziendale e nei limiti di coi all'art. 19, 2° comma del C.C.R.L. 12/06/2000 come modificato dall'art. 38 quater, 1° comma del contratto 24/12/2002.
Le ipotesi alternative, come rilevato nell'analisi che precede, non poggiano su solide basi; quella ricondotta al sindaco risulta carente non solo sul piano letterale ma anche su quello dei principi generali, quella ricondotta alla giunta comunale (gli enti = giunta comunale) condurrebbe alla creazione di una fattispecie procedurale tutt'altro che snella (nomina sindacale, retribuzione stabilita dalla giunta e incarico conferito dal segretario comunale) che, oltretutto, non trova sostegni nei principi generali.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 5119 del 25/06/2003, trasmessa a questa Agenzia per competenza da parte del Presidente del C.E.L.V.A., si precisa quanto segue:
Il CCRL del giugno 2000 ha disciplinato in modo completo ed organico agli articoli 17-20 il nuovo istituto dell’area delle posizioni organizzative. Volutamente ha demandato alcuni aspetti della materia alle determinazioni degli enti nel rigoroso rispetto della loro autonomia normativa (TITOLO III legge regionale 54/98) e di disciplina dell’ordinamento degli uffici e del personale (TITOLO V legge regionale 54/98).
Riteniamo, tuttavia, utile fornire i seguenti ulteriori elementi di valutazione.
L'art. 19, comma 2 del CCRL, richiamato dal comma 2 dell’art. 20, con una espressione volutamente generica in coerenza con la scelta sopra richiamata, prevede che "ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate". Le posizioni devono essere prima individuate, secondo lo schema organizzativo autonomamente definito dall’ente, e poi tra loro graduate.
Gli art.5, comma 1 lettera b), e l'art. 8 comma 1 lettera a) del CCRL del 12 giugno 2000 inseriscono tra le materie della contrattazione i criteri generali del sistema di incentivazione, ivi comprese le particolari posizioni organizzative, mentre l’art.10 comma 2 - punti d) ed e) - prevede, a sua volta, che siano oggetto di concertazione la definizione dei criteri generali per la disciplina della valutazione delle posizioni organizzative e della relativa graduazione delle funzioni, nonché il conferimento dei conseguenti incarichi.
Il soggetto competente, in sede di relazioni sindacali, a rappresentare la parte pubblica secondo l'ordinamento dell'ente, sulla base anche delle indicazioni e degli impegni eventualmente  assunti in sede di concertazione (così come riportati nel relativo verbale), formalizzerà in un apposito documento i criteri e gli indirizzi applicativi in materia, specificando  le risorse a tal fine disponibili.
Sulla base di tali  risultanze e nel quadro di riferimento fornito dal vigente regolamento di ente degli uffici e dei servizi, la graduazione delle funzioni nel limite delle specifiche risorse a disposizione  - art. 42 comma 2 punto e) - deve essere effettuata dallo stesso soggetto che  ha il potere di individuare ed istituire le posizioni di lavoro in argomento.
E’, quindi, di esclusiva competenza del vertice politico dell’Amministrazione l’individuazione delle posizioni di particolare professionalità e cioè la Giunta (soluzione che l’Arrs auspica) o il Consiglio, secondo le competenze che lo Statuto ha assegnato ai due organi in merito alle decisioni concernenti il disegno organizzativo dell'ente.
L’art. 18 è riferito agli enti in cui sono presenti altri dirigenti oltre al segretario, laddove, invece, il segretario sia l’unico dirigente presente nell’ente la norma di riferimento è costituita dall’art.20 del CCRL del giugno 2000.
Tra i principi dell’art.18 da applicarsi ai responsabili degli uffici, come previsto dall’art.20, non deve essere  ricompreso il conferimento dell’incarico . Esso resta incardinato nelle competenze del Sindaco – nomina i responsabili…..omissis…attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali - (art. 26 comma 7 L.R. 54/98), il quale, a sua volta, deve operare nel rispetto del dettato dell’art. 46 comma 7 della L.R. 54/98.
Per la nomina dei responsabili i due articoli contemplano due diverse procedure. In vigenza di articolo 18 la nomina è di competenza del Dirigente responsabile del servizio interessato; in vigenza di art. 20 la competenza è del Sindaco.
Conclusione :
è da escludere la competenza del Segretario per l’attribuzione del valore dell’indennità in argomento.
Laddove opera l’art.18, infatti, il Segretario ha competenze solo sulle posizioni riguardanti i servizi affidati alla sua gestione, mentre è incompetente su quelle affidate agli altri colleghi Dirigenti. I valori devono essere rapportati alla graduazione di tutte le posizioni e non possono essere determinati separatamente da ogni singolo dirigente.
Laddove, invece, esplica i propri effetti l’art. 20 il Segretario non ha la gestione degli uffici assegnati ai responsabili dei servizi (nominati dal Sindaco, se previsti dal regolamento comunale - art. 46 comma 4 L.R. 54/98 - ), che operano con gli stessi poteri dei dirigenti (vedi al riguardo accordo di settore del 20/2/2001) e sui quali il Segretario ha solo funzioni di  sovrintendenza e coordinamento : in tale ambito, ai fini che qui ci occupano, il suo ruolo può essere propositivo, fermo restando che la decisione finale è radicata in capo all’organo cui lo Statuto o il regolamento dell’ente affida le competenze in materia di organizzazione.