Assenza per assistenza figlia minore. Quesito

Data:

27 novembre 2002

Riferimenti:

Obsoleto obsoleto


QUESITO

 (*)

Una dipendente assunta a tempo indeterminato ha chiesto un periodo di congedo per assistenza alla figlia minore di tre anni con presentazione di apposita certificazione medica (2 giorni e 1/2). Con la presente si chiede:
• Se per il periodo di assenza dal lavoro detta dipendente abbia diritto a percepire la retribuzione
• Se detto periodo possa essere ricompreso tra le assenze retribuite ai sensi degli articoli 37 e 40 del D.P.R. 10.01.1957, n.3, così come modificato dall'art. 3, commi 37 e 40 della legge 24.12.1993, n. 537;
• Se, dovendo procedere alla decurtazione delle ferie in modo proporzionale all'assenza (ai sensi dell'art. 48 del D. lgs. n. 151/2001), trattandosi di 2 giorni e 1/2, sia corretto procedere alla decurtazione proporzionale di ore di ferie e se, qualora la risposta sia affermativa, i restanti giorni di congedo ordinario debbano essere a loro volta trasformati in monte ore ( anche se il C.C.N.L. non prevedere l'istituto del congedo ordinario ad ore?);
• Se a livello previdenziale sia dovuta la contribuzione figurativa calcolata al 100%.

 

PARERE


In riferimento alla Vs. nota prot. n. 11274/I del 27.11.2002, di pari oggetto, si precisa quanto segue:

• Premesso che alla data del quesito non era ancora stato sottoscritto il CCRL del 24.12.2002, pertanto, la norma di riferimento era il CCNL 94/97. Il comma 8 dell'art. 19 prevede che solo al compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno, alle lavoratrici ed ai lavoratori padri sono concessi giorni trenta annuali di permesso retribuito. Per tale motivo si conclude che i due giorni e mezzo di permesso per assistenza alla figlia, nel caso di età inferiore ad un anno, non possano essere remunerati.
• Le disposizioni contenute negli articoli 37 e 40 del DPR 10.01.1957, n. 3, così come modificati dall'art. 3, commi 37 e 40 della legge 24.12.1993, n. 537, sono superate dalle più recenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di congedo per assenza del figlio malato, così come esposte nel punto precedente.
• Il congedo per assistenza al bambino malato di età inferiore ai tre anni può essere concesso unicamente per giornate intere; non è possibile il frazionamento in mezze giornate.
• Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

 

Contratto correlato