Quesiti e pareri

13/10/2006 obsoleto

Artt. 23 e 24 del contratto collettivo regionale di lavoro siglato il 24 dicembre 2002.

QUESITO

(*)

Una dipendente di questa amministrazione ha vinto un concorso presso l'Università della Valle d'Aosta, la quale ne ha deliberato la nomina in ruolo con decorrenza 2 novembre 2006.
Ai fini della corretta applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro sottoscritto il 24 dicembre 2002, si chiede:

- se la dipendente debba rassegnare le proprie dimissioni o chiedere la concessione di un periodo di aspettativa per la durata del periodo di prova;
- quali siano i termini di preavviso per lo scioglimento del rapporto di lavoro qualora alla dipendente dovesse essere concesso un periodo di aspettativa.

 

PARERE

Con riferimento al quesito, formulato con Vs. nota prot. 6945 del giorno 13 ottobre 2006, si rassegnano, qui di seguito le seguenti osservazioni.
Il caso rappresentato da codesta spett. comunità montana concerne un dipendente a tempo indeterminato che essendo risultato vincitore presso ente di altro comparto e si chiede se dovrà rassegnare le proprie dimissioni ovvero potrà beneficiare di un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza di anzianità.
Pare, ad avviso di questa A.R.R.S. che la fattispecie ricada nella previsione di cui al comma 9 dell'articolo 23 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002 e che, pertanto, al dipendente a tempo indeterminato debba essere concessa l'aspettativa ivi contemplata.
Relativamente, invece, al periodo di preavviso, si richiama il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 23 del contratto sopraccitato che consente alla parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso non trovando applicazione in tal caso il disposto di cui al comma 4. Siccome il comma 4 prevede la corresponsione di un'indennità a fronte del mancato rispetto del periodo di preavviso pare potersi dedurre che la dipendente possa non dare il preavviso senza patire conseguenze.
Resta, però da sottolineare che la suddetta possibilità dovrebbe essere in qualche modo disciplinata in via preventiva mediante l’individuazione delle fattispecie che, qualora si verifichino possono dar luogo alla rinuncia al preavviso; in tal senso, ad esempio ha provveduto l’Amministrazione regionale che, con apposita deliberazione della Giunta regionale ha previsto i casi nei quali l’amministrazione stessa può esercitare la rinuncia all’indennità per mancato preavviso.
In allegato alla presente, ad ogni buon fine, si allega copia del parere già rilasciato sull'argomento "de quo".