Art. 5 del CCRL 24 dicembre 2002 - conteggio del periodo di comporto

Data:

2 gennaio 2008

Riferimenti:

Protocollo n. 69 / Obsoleto obsoleto

Argomenti

QUESITO

 (*)

 Al fine della corretta applicazione dell'articolo di cui all'oggetto, si richiedono alcuni chiarimenti circa la retribuzione da corrispondere per i giorni di assenza per malattia successivi al rientro in servizio dopo lunga malattia.

In particolare, si illustra il seguente caso:

- malattia dal 26 febbraio 2003 al 3 agosto 2004

- terapia salvavita dal 4 agosto 2004 al 8 settembre 2004

- ulteriori 18 mesi di malattia dal 9 settembre 2004 al 8 marzo 2006 (art. 5, comma 7 CCRL 24 dicembre 2002)

- ripresa del lavoro il 9 marzo 2006

- primo giorno di malattia successivo: 29 marzo 2006

retribuzione erogata:

- dal 26 febbraio al 3 novembre 2003 = 100% (nel triennio 27/02/2000 - 26/02/2003 il dipendente si era già assentato alcuni giorni di malattia; pertanto è stato possibile erogare la retribuzione al 100% solo fino alla data del 3 novembre, totalizzando così 9 mesi di retribuzione per intero)

- dal 4 novembre 2003 al 3 febbraio 2004 = retribuzione pari al 90% (3mesi)

- dal 4 febbraio 2004 al 3 agosto 2004 = retribuzione pari al 50% (6 mesi)

- dal 4 agosto 2004 al 8 settembre 2004 = assenza retribuita interamente per terapia salvavita

- dal 9 settembre 2004 al 8 marzo 2006 = ulteriori 18 mesi non retribuiti.

Quale compenso spetta per la giornata di malattia del 29 marzo 2006?

 

PARERE

 

 Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 8022 del 21.11.2007, si precisa che il sistema di calcolo dell'assenza per malattia, ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 5 del CCRL del 24/12/2002, ha carattere dinamico. Per tale ragione nell'ipotesi in cui il lavoratore, dopo aver ripreso servizio, si assenti nuovamente per malattia, per stabilire il trattamento economico della nuova assenza si sommano tutte quelle per malattia già effettuate dal lavoratore nel triennio precedente.

Sulla base dell'arco temporale di assenza previsto all'interno del periodo massimo di 18 mesi riceverà il trattamento economico previsto dal citato articolo contrattuale vale a dire: 100% per i primi 9 mesi di assenza; 90% per i successivi 3 mesi; 50% per i restanti 6 mesi.

In riferimento al caso in specie, corre l'obbligo di sottolineare altresì che nel conteggio dei giorni di assenza per malattia devono essere inclusi anche i giorni di ulteriore aspettativa per malattia non retribuita, in quanto gli stessi, ex art. 5 del CCRL, rientrano nell'istituto della malattia stessa.

Nel caso in argomento le assenze accumulate determinano il seguente conteggio: 219+92+182+577=1.070. Per l'applicazione della regola contrattuale che disciplina un diverso trattamento a seconda del totale accumulato e cioè:

sino al 270° giorno= 100% della retribuzione; dal 271° al 360° giorno= 90% della retribuzione; dal 361° al 540° giorno= 50% della retribuzione; per gli eventuali ulteriori periodi 0% della retribuzione, il dipendente, nel caso prospettato, ha diritto unicamente alla conservazione del posto, senza retribuzione.

Contratto correlato